Il TAR Milano, con riferimento a un intervento di ristrutturazione edilizia di demolizione e ricostruzione di capannone industriale andato distrutto a causa di un incendio, precisa che il contributo di costruzione – previsto dall’art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001 e articolato nelle due voci inerenti agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione – gravante sul soggetto che intraprenda un’iniziativa edificatoria «rappresenta una compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. In altri termini, fin dalla legge che ha introdotto nell’ordinamento il principio della onerosità del titolo a costruire (art. 1 della legge n. 10 del 1977), la ragione della compartecipazione alla spesa pubblica del privato è da ricollegare sul piano eziologico al surplus di opere di urbanizzazione che l’amministrazione comunale è tenuta ad affrontare in relazione al nuovo intervento edificatorio del richiedente il titolo edilizio» (Consiglio di Stato, Ad. plen., 7 dicembre 2016, n. 24; altresì Ad. plen., 30 agosto 2018, n. 12; IV, 31 luglio 2020, n. 4877; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 27 maggio 2019, n. 1198).
Pertanto, laddove l’intervento edilizio non determini alcun aumento del carico insediativo a livello urbanistico, nessun contributo risulta dovuto in capo al privato che ha realizzato il predetto intervento (per fattispecie assimilabili, cfr. Consiglio di Stato, IV, 30 maggio 2017, n. 2567 e T.A.R. Piemonte, II, 21 maggio 2018, n. 630; più in generale, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 10 maggio 2018, n. 1242).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 820 del 11 aprile 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.