Il TAR Brescia osserva che:
<<Deve, pertanto, essere ritenuta “escludente” qualunque disposizione, contenuta nella lex specialis della gara, che, a prescindere dal suo contenuto (e cioè indipendentemente dal fatto che abbia ad oggetto un requisito soggettivo o un adempimento da assolvere contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione) sia tale da precludere la partecipazione dell'impresa interessata a contestarla o comunque da giustificare una prognosi, ragionevolmente certa, di esito infausto della sua partecipazione. In tali ipotesi, infatti, «l'impugnazione del provvedimento che sancisca formalmente l'esclusione o la mancata aggiudicazione sarebbe tardiva, essendo ormai cristallizzate le relative vincolanti premesse nella inoppugnata (ed inoppugnabile) lex specialis, dall'altro lato, la presentazione della domanda di partecipazione rappresenterebbe un adempimento superfluo, se non contraddittorio (con l'affermata inutilità della partecipazione), non presentando alcuna funzionalità rispetto al soddisfacimento dell'interesse perseguito (alla partecipazione e/o aggiudicazione della gara), il quale non potrebbe che avvenire, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, mediante la rinnovazione ab imis dell'iter procedimentale» (Consiglio di Stato sez. V, 22 novembre 2019, n.7978, in terminis anche Consiglio di Stato sez. III, 21 gennaio 2019, n.513)>>.
Aggiunge inoltre il TAR che:
<<in caso di impugnativa di una clausola escludente di un bando, non sono configurabili controinteressati in senso formale (ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 27 maggio 2020, n. 5646): la ricorrente mira qui a ottenere la rinnovazione della gara emendata dalle clausole che ne avrebbero impedito la partecipazione, con la conseguenza che gli altri partecipanti solo titolari di un interesse di mero fatto perché conservano intatto il proprio interesse all'aggiudicazione della gara, eventualmente da rinnovare; non può, infatti, configurarsi come interesse legittimo quello a confrontarsi con una platea meno ampia di concorrenti (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 10 febbraio 2022, n.186)>>.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 310 del 31 marzo 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.