Il TAR Milano esamina un motivo di ricorso con i quale si denuncia che ragioni di effettività e di efficienza avrebbero imposto alla stazione appaltante - nelle more della decorrenza del termine per l’impugnazione rideterminato alla luce dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 12/2020 (secondo cui la proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara comporta la “dilazione temporale” quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti che non risultano pubblicati sul profilo del committente) - di adeguare il termine di cui all’art. 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016 in funzione dell’effettiva decorrenza del termine d’impugnazione che può essere diverso da caso a caso; secondo parte ricorrente, in caso contrario sarebbe violato lo stand still processuale previsto dal comma 11 del citato art. 32, con la conseguenza che all’operatore economico verrebbe preclusa una piena ed effettiva tutela giurisdizionale.

Il TAR ritiene il motivo infondato sulla base del seguente percorso motivazionale:
<<Ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 “Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”.
La disposizione stabilisce, quindi, espressamente il dies a quo della decorrenza del termine dilatorio di cui si discute nella data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.
Non è contestato che tale termine sia stato rispettato.
Diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, l’interpretazione di cui alla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 12/2020 è esclusivamente riferibile al termine di impugnazione degli atti, e risponde al principio di garanzia del diritto di difesa (che può essere compiutamente esercitato solo a fronte della piena conoscenza dell’atto e quindi dal momento in cui la piena conoscenza si è verificata), ma non può estendersi a termini diversi, quale quello di cui all’art. 32 comma 9 D.lgs. 50/2016.
Tale disposizione infatti connette il decorso del termine per la stipulazione del contratto all’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, quindi ad una circostanza oggettiva, certa e governabile dalla sola stazione appaltante, nell’ottica di un contemperamento tra l’esigenza di tutela, in particolare cautelare, degli interessi legittimi dei concorrenti e quella di una pronta esecuzione degli affidamenti delle commesse pubbliche. Tale equilibrio verrebbe meno se si facesse dipendere il termine di stand still per la sottoscrizione del contratto dall’accesso agli atti dei concorrenti e dalla relativa acquisizione documentale, determinandosi la totale incertezza circa l’inizio dell’esecuzione degli affidamenti pubblici.
Verrebbe in sostanza vanificata la celerità della procedura e del rito processuale cui è improntata la materia delle commesse pubbliche, senza che tale esito sia giustificato alla luce delle chiare disposizioni applicabili.>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 845 del 14 aprile 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.