Il TAR Milano osserva che:
<<4.6 Deve quindi ritenersi che, secondo la legge regionale, siano iscrivibili più in generale tutti gli atti di cessione che provengano da atti con i quali il Comune ed il privato hanno concordato la cessione di aree pubbliche in cambio di volumetria edificabile, anche se la volumetria non è stata attribuita a titolo perequativo o compensativo, in quanto partecipi della stessa ratio che soggiace alla creazione del suddetto Registro.
4.7 Questa interpretazione permette anche di evitare disparità di trattamento rispetto a cessioni non perequative.
Infatti i piani di nuova generazione, compreso quello di Milano, mantengono la duplicità delle fonti di acquisizione di aree pubbliche da parte del Comune, affidata sia a strumenti di nuova generazione fondati sull’attribuzione di volumetria “a priori”, mediante una norma generale ed astratta contenuta nel PGT (perequazione e compensazione), sia a strumenti per così dire “classici”, mediante i quali lo scambio tra cessione di aree e riconoscimento di volumetria deriva da piani attuativi ed accordi lottizzatori, cioè strumenti di secondo livello.
Ne consegue che la mancanza di identiche forme di pubblicità per le convenzioni di lottizzazione che producano effetti analoghi a quelli creati dalla perequazione urbanistica o dalla compensazione, darebbe vita ad una disparità di trattamento difficilmente comprensibile, mentre la pubblicità permetterebbe di far venire alla luce quegli scambi stipulati in fase attuativa, che spesso invece rimangono relegati tra le sole parti contraenti>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 818 del 11 aprile 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.