Il TAR Milano,
<<Considerato che la Corte Costituzionale, con sentenza 9 luglio 2021, n. 148 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 44, comma 4 cod. proc. amm., nella parte in cui subordinava la rinnovazione della notifica nulla del ricorso alla sussistenza di una causa non imputabile al notificante, in quanto la notificazione non integra “un elemento costitutivo dell'atto che ne forma oggetto”, e dunque la norma non risultava “proporzionata agli effetti che ne derivano, tanto più che essa non è posta a presidio di alcuno specifico interesse che non sia già tutelato dalla previsione del termine di decadenza (…) con grave compromissione del diritto di agire in giudizio”;
Considerato che, in tal senso, il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile la pronuncia al caso di notifica eseguita presso la sede reale dell’amministrazione e non presso l’Avvocatura dello Stato, anche per fatti verificatisi prima della sentenza della Corte Costituzionale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 8303);
Ritenuto pertanto che:
- nel caso di specie la notificazione del ricorso debba considerarsi nulla, non essendo effettuata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- in seguito alla citata decisione della Corte Cost., l’art. 44, comma 4 impone al giudice amministrativo di accordare sempre la rinnovazione della notificazione nulla del ricorso, eccettuandosi solo i casi di inesistenza della stessa;>>;
dispone la rinnovazione della notifica del ricorso eseguita presso la sede reale dell’amministrazione e non presso l’Avvocatura dello Stato.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 775 del 6 aprile 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.