Il TAR Milano ricorda che la pianificazione acustica, proprio perché intesa a governare l'assetto del territorio sotto il distinto profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la più coerente ed opportuna localizzazione delle attività umane in relazione alla loro rumorosità, deve necessariamente porsi l’obiettivo della riduzione dei rumori, e non limitarsi a fotografare l’esistente, “al fine di realizzare la piena tutela del riposo e della salute, la conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno” (così, tra le altre, TAR Milano, sez. III, n. 1 del 2021, e sez. IV, 14 gennaio 2015, n. 133).

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 780 del 6 aprile 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.