Il TAR Milano, con riferimento ai requisiti minimi delle prestazioni o del bene previste dalla lex specialis della gara, osserva che:
<< come è noto, le caratteristiche essenziali e indefettibili - ossia i requisiti minimi - delle prestazioni o del bene previste dalla lex specialis della gara costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura selettiva, perché non è ammissibile che il contratto venga aggiudicato a un concorrente che non garantisca il minimo prestabilito che vale a individuare l’essenza stessa della res richiesta, e non depone in senso contrario la circostanza che la lex specialis non disponga espressamente la sanzione espulsiva per l’offerta che presenti caratteristiche difformi da quelle pretese, risolvendosi tale difformità in un aliud pro alio che comporta, di per sé, l’esclusione dalla gara, anche in mancanza di un’apposita comminatoria in tal senso (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 25 luglio 2019 n. 5260). Nondimeno, come è stato precisato (v. Cons. Stato, Sez. III, 14 maggio 2020 n. 3084), questo rigido automatismo opera nel solo caso in cui le specifiche tecniche previste nella legge di gara consentano di ricostruire con esattezza il prodotto richiesto dall’Amministrazione e di fissare in maniera analitica ed inequivoca determinate caratteristiche tecniche come obbligatorie, sicché il principio della esclusione dell’offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di espressa comminatoria di estromissione dalla procedura selettiva, non può che valere nei casi in cui la disciplina di gara prevede qualità del prodotto che con assoluta certezza si qualifichino come caratteristiche minime, vuoi perché espressamente definite come tali nella disciplina stessa, vuoi perché la descrizione che se ne fa nella disciplina di gara è tale da farle emergere come qualità essenziali della prestazione richiesta, mentre - ove questa certezza non vi sia e sussista al contrario un margine di ambiguità circa l’effettiva portata delle clausole del bando - riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l’interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività delle cause di esclusione. Del resto, come ripetutamente rilevato (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 7 agosto 2018 n. 4849), l’interpretazione degli atti amministrativi, ivi compresi i bandi di gara, soggiace alle stesse regole dettate dall’art. 1362 e segg. cod.civ. per l’interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, perché gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla pubblica Amministrazione di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative; sì che la dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori e preclude ogni estensione analogica intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di vulnerare l’affidamento dei partecipanti e la par condicio dei concorrenti>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2062 del 27 settembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano, in ordine alla possibilità che la mancanza della procura speciale possa essere sanata, osserva che:
<<7) Ai sensi dell’art. 40 c.p.a.: «1. Il ricorso deve contenere distintamente: ... g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale» (così, il comma 1, citato).
La “procura speciale” deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto ed ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 5 ottobre 2018, n. 5723).
L’indicazione della procura speciale, inoltre, secondo la giurisprudenza amministrativa «è elemento essenziale del ricorso (arg. ex Cons. Stato, sez. III, 20 maggio 2014, n. 2603), la cui mancanza conduce all'inammissibilità dell'impugnazione (arg. ex Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2006, n. 4868)» (così, C.G.A.R.S., Sent. 14.12.2018, n. 1006).
Tale orientamento è stato recentemente ribadito sia dallo stesso C.G.A.R.S. (cfr. l’Adunanza delle sezioni riunite del 15.12.2020, n. 20/21, spedizione del 5/01/2021) che dal Consiglio di Stato, il quale ha anche escluso la possibilità che la mancanza della procura speciale possa essere sanata, affermando, fra l’altro, che:
- «la vigente disciplina, esigendo che il ricorso sottoscritto dal solo difensore indichi l'esistenza della procura speciale, palesa che essa deve esistere prima del ricorso stesso, così contraddicendo l'idea che la medesima possa essere rilasciata in un momento successivo (salvo il caso di sostituzione dell'originario difensore); - la previsione a pena di inammissibilità ricollegata alla proposizione del ricorso, d'altro canto, comportando che il relativo requisito debba sussistere al momento di detta proposizione, impedisce la configurabilità del potere di rinnovazione, che in generale concerne la categoria delle nullità sanabili e non quella distinta delle inammissibilità (C.d.S., Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4424; Cass. civ., Sez. III, 19 gennaio 2018, n. 1255; Sez. un., 13 giugno 2014, n. 13431; Sez. II, 11 giugno 2012, n. 9464; C.d.S., Sez. VI, 7 maggio 2019, n. 2922); - il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva, salvi i diritti dei terzi, non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 22 settembre 2015, n. 4424, e Cassazione civile, sez. III, 20 aprile 2020, n. 7965);(…)» (così, da ultimo, Cons. Stato, V, 15.03.2021, sentenze nn. da 2160 a 2166)>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 2022 del 24 settembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Si pubblicano le diapositive utilizzate dagli avv.ti Stefano Calvetti e Giuseppe Rusconi nell'evento formativo “Gli interventi normativi in tema di contratti di appalti pubblici: a che punto siamo?” tenutosi il 24 settembre 2021.

Diapositive avv. Giuseppe Rusconi

Diapositive 1 avv. Stefano Calvetti

Diapositive 2 avv. Stefano Calvetti

Diapositive 3 avv. Stefano Calvetti



Il TAR Brescia, con riferimento alla presunzione di demanialità di un'area quale pertinenza stradale, richiama e fa proprio il principio secondo il quale la presunzione di demanialità stabilita dall’art. 22 L. n. 2248 del 1865, all. F, non si riferisce ad ogni area comunicante con la strada pubblica, ma solo a quelle che, per l’immediata accessibilità, appaiono integranti della funzione viaria della rete stradale, così da costituire pertinenza della strada (C.d.S., Sez. V, n. 5385/2017 e Cass., Sez. VI, n. 7242/20147).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 798 del 13 settembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri


Il TAR Milano, in materia di accesso agli atti, rammenta che:
<<secondo un pacifico indirizzo giurisprudenziale, «(…) l'istanza di accesso a documenti amministrativi deve riferirsi a ben specifici documenti e non può comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta e che, inoltre, l'ostensione degli atti non può costituire uno strumento di controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione nei cui confronti l'accesso viene esercitato, con la conseguenza che l'onere della prova anche dell'esistenza dei documenti, rispetto ai quali si esercita il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio, tuttavia una volta indicati puntualmente per categoria i documenti rispetto ai quali è formulata la domanda ostensiva e aver dimostrato che detti documenti, in virtù di obiettive ragioni collegate alle competenze dell’amministrazione, costituiscono ordinariamente patrimonio dell’archivio dell’ente (anche con riferimento ad uno specifico procedimento), l’onere della prova può dirsi assolto dalla parte interessato, incombendo in capo all’amministrazione il dovere (in ragione del principio di leale collaborazione tra l’amministrazione e il privato ora scolpito nell’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, evidente precipitato del principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost.) di assumersi la responsabilità di dichiarare la mancata detenzione o custodia dei documenti richiesti (onde evitare che la richiesta di accesso sia formulata inutilmente e “al buio” da parte dell’accedente, non potendo quest’ultimo, per espresso divieto recato dall’art. 24, comma 3, l. 241/1990, formulare una richiesta meramente perlustrativa e di controllo)»; così Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 2005/2021>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2016 del 24 settembre 2021.
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Il TAR Milano precisa che, ai sensi dell’art. 111 c.p.c. – applicabile al processo amministrativo in base al rinvio esterno di cui all’art. 39 del cod. proc. amm. (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, II, 26 aprile 2021, n. 3342; V, 17 luglio 2017, n. 3505; IV, 15 settembre 2014, n. 4679) – la successione particolare nel diritto controverso per atto tra vivi determina il proseguimento del processo tra le parti originarie e consente al successore a titolo particolare di intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, il dante causa alienante può esserne estromesso.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2000 del 15 settembre 2021.
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Il TAR Milano, in materia di onere probatorio, osserva che:
<<nel giudizio risarcitorio o reintegratorio, in senso lato, che si svolge davanti al giudice amministrativo, nel rispetto del principio generale sancito dal combinato disposto degli artt. 2697 cod. civ. e 63, comma 1, e 64, comma 1, cod. proc. amm., non può avere ingresso il c.d. metodo acquisitivo tipico del processo impugnatorio; pertanto, spetta a colui che chiede la reintegrazione della propria posizione giuridica lesa fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda. A fronte di pretese di natura patrimoniale non è possibile invocare il c.d. principio acquisitivo in quanto in tal modo viene surrogato l’onere di allegazione dei fatti, né può darsi ingresso alla valutazione equitativa del danno a norma dell’art. 1226 cod. civ., perché tale norma presuppone l’impossibilità di provare l’ammontare preciso del pregiudizio subito, né può essere invocata una consulenza tecnica d’ufficio, diretta a supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del privato (cfr. Consiglio di Stato, II, 1° settembre 2021, n. 6169; 25 maggio 2020, n. 3269; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 5 marzo 2020, n. 440). Difatti, la consulenza tecnica d’ufficio (o la verificazione) verrebbe inammissibilmente impiegata per l’accertamento di fatti che la parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare in giudizio, rientrando tale incombenza nella piena ed esclusiva disponibilità della stessa (cfr. Consiglio di Stato, VI, 2 aprile 2021, n. 2734)>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2000 del 15 settembre 2021.
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Il TAR Brescia, a fronte di un provvedimento comunale che differisce l’inizio dei lavori di posizionamento di una stazione radio base in modo da adeguare le previsioni progettuali alle prescrizioni ritenute necessarie a giudizio della Commissione del Paesaggio, osserva che:
<<Come chiarito nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2014, n. 723, “la materia dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche forma oggetto di dettagliata disciplina in ambito comunitario, secondo principi di semplificazione, celerità e trasparenza, ora codificati dal legislatore nel d. lgs. 259/2003, sicché ogni normativa, nazionale o regionale, che aggravi ingiustificatamente il procedimento di rilascio del titolo autorizzatorio, al di là dei requisiti e dei limiti previsti in via esclusiva dal Codice delle comunicazioni elettroniche, deve essere disapplicata, in forza di quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 170/1984, in quanto contrastante con i fondamentali principi del diritto europeo in subiecta materia e ora recepiti, quale fonte primaria e pressoché esclusiva, appunto dal d. lgs. 259/2003”.
Quindi, si legge nella sentenza del TAR del Lazio Roma, Sez. II-quater, 8 luglio 2020, n. 7857, “la stessa Corte Costituzionale ha affermato, che le esigenze di celerità e la conseguente riduzione dei termini per l'autorizzazione all'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica costituiscono, per finalità di tutela di istanze unitarie, "principi fondamentali" operanti nelle materie di competenza ripartita ("ordinamento della comunicazione", "governo del territorio", "tutela della salute": sentenza n. 336 del 2005), che, unitamente ad altri ambiti materiali di esclusiva spettanza statale, rappresentano i titoli di legittimazione ad intervenire nel settore in esame”.
Pertanto, la giurisprudenza ha precisato che “per opinione consolidata in tale ipotesi l'Amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'allegato 13, modello B, del D.lgs. n. 259/2003 attese le finalità acceleratorie e semplificatorie del procedimento di cui agli artt. 87 e 87 bis D.lgs. n. 259/2003; tale modello corrisponde all'esigenza di far confluire in un procedimento unitario le valutazioni sia radioprotezionistiche che di compatibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento, anche al fine di riduzione dei tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi; tale istanza non può dunque essere oggetto di aggravamento procedimentale da parte del Comune, tramite richiesta di ulteriore documentazione non prevista dalla normativa” (Tar Napoli, n. 2542/17; nello stesso senso, Tar L’Aquila n. 713 del 2016; Tar Napoli, n. 2077 del 2019)>>.
Il TAR Brescia ritiene quindi illegittimo il provvedimento impugnato che introduce un passaggio procedimentale non regolamentato, aggravando il procedimento e subordinando la realizzazione a possibili prescrizioni che non trovano giustificazione in assenza di una previsione normativa.


TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 687 del 26 luglio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Milano precisa che i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti sono certamente applicabili alle convenzioni urbanistiche (Consiglio di Stato, IV, 7 marzo 2018, n. 1475; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 5 marzo 2021, n. 610; 23 giugno 2020, n. 1166; 3 aprile 2014, n. 879), quali accordi tra privati e Amministrazione, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990 (ex multis, Cass., SS.UU., 9 marzo 2012, n. 3689; Cass., I, 28 gennaio 2015, n. 1615; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 26 luglio 2016, n. 1507), sottoposti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133, comma 1, lettera a, n. 2, e lett. f, cod. proc. amm.; Corte costituzionale, sentenza 15 luglio 216, n. 179; Cass., SS.UU., 5 ottobre 2016, n. 19914; Consiglio di Stato, IV, 7 maggio 2015, n. 2313).

Tra i detti principi richiama:
- quelli di ermeneutica contrattuale (da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 5 marzo 2021, n. 610), secondo i quali le clausole di una Convenzione urbanistica vanno interpretate in maniera logico-sistematica e considerandole complessivamente, poiché “ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate” (Cass. civ., III, 19 marzo 2018, n. 6675) e “il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va invero verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell’art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato” (Cass. civ., III, 16 gennaio 2007, n. 828; I, 22 dicembre 2005, n. 284);
- e il principio di conservazione degli atti giuridici – quale criterio di interpretazione dei contratti di cui all’art. 1367 cod. civ., pacificamente applicabile anche agli atti e ai provvedimenti amministrativi (cfr. Consiglio di Stato, III, 4 settembre 2020, n. 5358) – tutte le disposizioni della Convenzione devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (cfr., da ultimo, T.A.R. Veneto, I, 24 dicembre 2020, n. 1310).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2000 del 15 settembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri


Il TAR Milano, con riferimento al rapporto di invalidità che si determina tra gli atti presupposti e quelli conseguenti, dopo aver rammentato che:
<<“in presenza di vizi accertati dell’atto presupposto deve distinguersi tra invalidità a effetto caducante e invalidità a effetto viziante, nel senso che nel primo caso l’annullamento dell’atto presupposto si estende automaticamente all’atto consequenziale, anche quando questo non sia stato impugnato, mentre nel secondo caso l’atto conseguenziale è affetto solo da illegittimità derivata, e pertanto resta efficace ove non impugnato nel termine di rito. Però la prima ipotesi, quella appunto dell’effetto caducante, ricorre nella sola evenienza in cui l’atto successivo venga a porsi nell’ambito della medesima sequenza procedimentale quale inevitabile conseguenza dell’atto anteriore, senza necessità di ulteriori valutazioni, il che comporta, dunque, la necessità di verificare l’intensità del rapporto di conseguenzialità tra l’atto presupposto e l’atto successivo, con riconoscimento dell’effetto caducante [in via del tutto eccezionale] solo qualora tale rapporto sia immediato, diretto e necessario, nel senso che l’atto successivo si ponga, nell’ambito dello stesso contesto procedimentale, come conseguenza ineluttabile rispetto all’atto precedente, senza necessità di nuove valutazioni di interessi (cfr., tra le tante: Cons. Stato, V, 26 maggio 2015, n. 2611 e 20 gennaio 2015, n. 163; IV, 6 dicembre 2013, n. 5813, 13 giugno 2013, n. 3272 e 24 maggio 2013, n. 2823; VI, 27 novembre 2012, n. 5986 e 5 settembre 2011, n. 4998; V, 25 novembre 2010, n. 8243)” (Consiglio di Stato, V, 10 aprile 2018, n. 2168)>>;
con specifico riferimento all’ambito urbanistico, aggiunge che:
<<è stato altresì affermato che “l’annullamento di strumenti urbanistici di pianificazione si ripercuote – se del caso ed a tutto concedere – sui singoli atti applicativi a valle relativi a terzi in termini non di invalidità caducante, ma di mera invalidità viziante: ne consegue che, in difetto di tempestiva impugnazione (…), gli atti in discorso si consolidano definitivamente. Ciò, del resto, risponde ad evidenti ragioni di certezza dei rapporti giuridici di diritto pubblico, potendo altrimenti l’edificazione di interi comparti essere automaticamente travolta da una sentenza emessa, magari a distanza di molti anni, all’esito di un giudizio afferente alla condizione urbanistica di un singolo fondo” (Consiglio di Stato, IV, 17 dicembre 2019, n. 8528; anche, IV, 18 maggio 2018, n. 3017; più di recente, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 23 luglio 2020, n. 1432)>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2000 del 15 settembre 2021.
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Il TAR Brescia,
  • preso atto che la classificazione a sede stradale dell’area del ricorrente costituisce un vincolo preordinato all’esproprio;
  • ricordato che, ai sensi dell’articolo 9, commi 2 e 3, D.P.R. n. 327/2001, il vincolo preordinato all’esproprio ha durata quinquennale e decade se entro tale termine non è emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di dell’opera;
  • constatata la mancata tempestiva adozione della dichiarazione di pubblica utilità e dunque l’intervenuta decadenza del vincolo;
afferma che l’intervenuta decadenza della previsione urbanistica impugnata comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, posto che dall’annullamento in parte qua dell’atto impugnato il ricorrente non trarrebbe alcuna ulteriore utilità.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 798 del 13 settembre 2021.
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Il TAR Milano con riferimento al giudizio di anomalia dell’offerta, ribadisce che:
<<- nelle gare pubbliche il giudizio circa l’anomalia o l’incongruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale e, quindi, non può essere esteso ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci (ex multis, C.d.S., Sez. V, n. 4755/2016; id., Sez. III, n. 514/2017);
- il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non mira a individuare specifiche e singole inesattezze nella sua formulazione ma, piuttosto, ad accertare in concreto che la proposta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto (C.d.S., Sez. V, n. 2228/2017); in altri termini, la verifica della congruità di un’offerta ha natura globale e sintetica, vertendo sull’attendibilità della medesima nel suo insieme e, quindi, sulla sua idoneità a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione dell’appalto;
- in sede di verifica delle offerte anomale la motivazione del relativo giudizio deve essere rigorosa e analitica solo in caso di giudizio negativo, mentre, in caso di giudizio positivo, ovvero di valutazione di congruità dell’offerta anomala, come accaduto nella procedura di cui è causa, non occorre che la relativa determinazione sia fondata su un’articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti;>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1963 del 3 settembre 2021.
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Il TAR Brescia, dopo aver ricordato che la variante in corso d’opera è ammissibile se e in quanto i lavori non siano ancora terminati, precisa che il termine finale per la presentazione di una SCIA in variante non può essere rappresentato dalla data di deposito della dichiarazione di fine lavori; ove, infatti, le due date (quella di fine lavori e quella di deposito della dichiarazione di fine lavori) non coincidessero, si finirebbe per consentire all’interessato di dilatare i termini per eventuali modifiche, posticipando la presentazione al Comune della dichiarazione in relazione a lavori già terminati; il che, tuttavia, non è coerente con la ratio dell’istituto della variante in corso d’opera, che è quella di adeguare un progetto in itinere (cfr., C.d.S., Sez. II, sentenza n. 5288/2020) e non certo quella di modificare un progetto già eseguito.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 670 del 23 luglio 2021.
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Il TAR Milano, a fronte di un motivo di ricorso che eccepisce, con riguardo all’iter procedimentale di approvazione di una variante al PGT, che sarebbe intercorso un lasso di tempo eccessivo non solo tra adozione e approvazione del piano, ma anche tra la formale approvazione e le effettive modifiche apportate allo stesso, precisa che:
<<Come già ritenuto dal Tribunale in altre pronunce (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II, n. 374/2021; id., Sez. II, n. 2613/2020), il termine e i presupposti per l’approvazione del P.G.T. stabiliti dall’articolo 13, comma 7, della l.r. n. 12/2005 hanno carattere ordinatorio e non perentorio e, conseguentemente, il superamento delle scadenze previste non determina il venir meno degli atti della procedura pianificatoria (T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II, n. 1895/2019; id., n. 122/2019, n. 2761/2018, n. 761/2017, n. 1097/2016, n. 1975/2015, n. 1764/2015, n. 1032/2015, n. 2765/2014, n. 86/2013, n. 7614/2010 e n. 7508/2010). Invero, della disposizione di legge regionale sopra richiamata deve darsi necessariamente un’interpretazione costituzionalmente orientata, volta a garantire l’osservanza dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), nonché ad assicurare l’esigenza che la legge regionale si attenga ai principi fondamentali desumibili dalla legge statale (art. 117, terzo comma, Cost.), la quale stabilisce l’efficacia a tempo indeterminato della delibera di adozione del piano, fissando unicamente i termini di efficacia delle correlate misure di salvaguardia, peraltro di durata pluriennale (art. 12 del d.P.R. n. 380/2001). Pertanto, tra le possibili interpretazioni, consentite dal tenore letterale della previsione normativa, deve privilegiarsi quella che attribuisce al termine per l’approvazione finale del piano natura ordinatoria, ponendo la sanzione dell’inefficacia in correlazione con la mancata valutazione delle osservazioni pervenute. In particolare, la soluzione interpretativa cui il Tribunale ha aderito, e che va in questa sede ribadita, ha evidenziato che la previsione dell’inefficacia degli atti assunti è collocata incidentalmente nel testo dell’articolo 13, comma 7, della l.r. n. 12/2005. Ciò consente di riferire la sanzione dell’inefficacia non all’inosservanza del termine di novanta giorni, previsto nella prima parte della disposizione, ma alla violazione dell’obbligo, stabilito nella seconda parte della previsione normativa, di decidere sulle osservazioni – circostanza che non ricorre nella fattispecie - e di apportare agli atti del P.G.T. le conseguenti modificazioni, sempre in termini non perentori (cfr. T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II, n. 122/2019; id., n. 2761/2018, n. 761/2017 e n. 1097/2016).
A ciò si aggiunga che la disposizione di cui all’art. 13, comma 11, della l.r. n. 12/2005, a tenore della quale “gli atti di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura del comune”, si limita a disciplinare la decorrenza degli effetti del piano, senza che da ciò possa desumersi l’invalidità dello strumento pianificatorio in conseguenza di ritardi nella pubblicazione dello stesso>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1990 del 11 settembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano, con riguardo alla rilevanza delle modifiche normative intervenute durante il procedimento amministrativo, osserva che:
<<Al riguardo, è utile rammentare che, nei procedimenti amministrativi la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la Pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio (Cons. Stato, sez. VI, 27 agosto 2020, n. 5260). Consegue da ciò che, la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato, in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici (cfr. Cons. Stato, sez. II, 8 marzo 2021 n. 1908; id., sez. V, 14 agosto 2020, n. 5038; id., sez. III, 29 aprile 2019, n. 2768).
Detto altrimenti, in virtù del principio generale tempus regit actum, le norme di diritto pubblico trovano immediata applicazione nei confronti dei procedimenti ancora in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione, “essendo espressione attuale dell’esercizio di poteri rivolti al soddisfacimento di pubblici interessi, devono uniformarsi alle norme giuridiche vigenti nel momento in cui son posti in essere, per quanto attiene sia ai requisiti di forma e procedimento, sia al contenuto sostanziale delle statuizioni, stante l’immediata operatività delle norme di diritto pubblico” (Cons. Stato, sez. IV, 8 agosto 2016 n. 3536; in tema: id., sez. IV, 14 gennaio 2016 n. 83; T.A.R. Lazio, Roma, 29 luglio 2021, n. 9064; id., 23 luglio 2021 n. 8913; id., Latina, 12 luglio 2021 n. 458; T.A.R. Lazio, Roma, 19 marzo 2020 n. 3451; Cons. Stato, sez. VI, 7 febbraio 2017 n. 545; id., sez. IV, 21 agosto 2012, n. 4583)>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1969 del 6 settembre 2021.
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Il TAR Brescia ritiene che gli atti inerenti alla delimitazione degli ambiti ottimali del servizio idrico integrato sono direttamente incidenti sul regime delle acque, in quanto sono idonei a condizionarne l’intera gestione in termini di efficienza, di efficacia e di economicità; pertanto, la controversia che attiene alla possibilità per un comune di non essere ricompreso in un ambito ottimale, ma – al contrario – di continuare a gestire il servizio idrico in autonomia (che oltretutto presuppone la risoluzione di questioni non solo giuridiche, ma anche tecniche) rientra nell’ambito della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 666 del 17 luglio 2021.
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Il TAR Milano con riguardo al ricorso straordinario al Capo dello Stato rammenta che:
<<(i) per giurisprudenza pacifica, al termine di 120 giorni cui all'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, non si applica la sospensione feriale, non trattandosi di un termine processuale (cfr. Cons. Stato, Sez. II, Sent., 12 marzo 2020, n. 1767; id., Sent. 3 giugno 2021, n. 4256, id., Sez. I, parere n. 584, del 31 marzo 2021, id., n. 1184, parere del 6 luglio 2021; CGARS, parere n. 268 del 9 agosto 2021, Cons. Stato, sez. III, parere del 21 aprile 2009, n. 714; id., parere 24 luglio 2001, n. 773/01; id., parere 2 giugno 1998, n. 137/98; C.g.a.r.s., parere 14 dicembre 1992, n. 539; Cons. Stato, sez. II, parere 8 aprile 1975, n. 2508);
(ii) per identità di ragioni con quanto previsto per i ricorsi giurisdizionali, benché l’art. 9 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199, nel prevedere che il termine per l'impugnazione decorra dalla notificazione, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell'atto impugnato, non menzioni espressamente anche la pubblicazione, si ritiene che i termini per il ricorso decorrano anche dalla scadenza del periodo di pubblicazione, ove questa, come nel caso di specie, sia prevista da leggi o regolamenti relativamente ad atti per i quali non sono richieste forme di comunicazione individuale (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 08-11-2006, n. 1388; Consiglio Stato, Sez. IV, 12 marzo 1992, n. 272)>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1969 del 6 settembre 2021.
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Secondo il TAR Milano il soccorso istruttorio, come affermato dalla giurisprudenza condivisa dal Collegio, non è invocabile allorquando il concorrente abbia omesso la dichiarazione di un episodio astrattamente rilevante ai fini della valutazione della propria affidabilità professionale.


TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1962 del 2 settembre 2021.
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Il TAR Brescia ritiene condivisibile il principio di diritto affermato nella sentenza del TAR Milano n. 1707/2017, secondo cui le recinzioni non possono essere considerate irrilevanti dal punto di vista paesaggistico, in quanto destinate a una permanenza stabile che comporta un’apprezzabile modificazione dell’aspetto esteriore del bene o dell’ambito protetto; pertanto, poiché ai sensi dell’articolo 149, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 42/2004, non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, e sempre che si tratti di attività e opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, le recinzioni non necessitano di autorizzazione paesistica solo nel caso in cui rappresentino “interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale”.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 544 del 14 giugno 2021.

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Il TAR Milano, con riferimento alla necessità di esaminare il ricorso incidentale escludente proposto dall’aggiudicataria, osserva che:
<<2.5. Una volta esaminato e ritenuto infondato il ricorso principale e i suoi motivi aggiunti, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, il ricorso incidentale, proposto dall’aggiudicataria, diviene inevitabilmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli articoli 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a., essendo evidente che l’interesse della aggiudicataria a proporre ricorso incidentale, al fine di contestare la mancata esclusione dalla gara della ricorrente principale, viene radicalmente meno qualora il ricorso proposto da quest’ultima venga respinto, dal momento che, in tal caso, l’aggiudicataria conserva il bene della vita ottenuto (id est: l’aggiudicazione).
Del resto, se è vero che le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea 4 luglio 2013, Fastweb (causa c-100/12), 5 aprile 2016 Puligienica (causa c-689/13) e 5 settembre 2019 Lombardi (causa c-333/18) hanno affermato la necessità di esaminare sempre il ricorso principale, anche in caso di accoglimento del ricorso incidentale escludente e a prescindere dal numero dei partecipanti alla gara e dalla natura dei vizi dedotti, è anche vero, tuttavia, che nessuna pronuncia del giudice europeo, né del giudice nazionale, ha mai affermato la necessità di esaminare comunque il ricorso incidentale escludente proposto dall’aggiudicataria, qualora, secondo il principio della ragione più liquida, il ricorso principale sia già stato esaminato e sia stato dichiarato infondato (C.d.S., Sez. IV, n. 3094/2021)>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1963 del 3 settembre 2021.
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Il TAR Brescia dichiara illegittimo il provvedimento di acquisizione sanante assunto senza il pieno rispetto delle garanzie partecipative.
Al riguardo il TAR richiama la giurisprudenza della Corte Costituzionale secondo la quale “in materia espropriativa, questa Corte ha da tempo affermato che i privati interessati devono essere messi "in condizioni di esporre le proprie ragioni sia a tutela del proprio interesse, sia a titolo di collaborazione nell'interesse pubblico" (sentenza n. 13 del 1962; sentenze n. 344 del 1990, n. 143 del 1989 e n. 151 del 1986). Per parte sua, il provvedimento disciplinato dalla norma in esame non potrebbe, innanzitutto, sottrarsi all'applicazione delle ricordate, generali, regole di partecipazione del privato al procedimento amministrativo, come, infatti, è riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, che impone la previa comunicazione di avvio del procedimento. Ma, soprattutto, in virtù della effettiva comparazione degli interessi contrapposti richiesta dalla norma in questione, il privato sarà ulteriormente sempre posto in grado di accentuare il proprio ruolo partecipativo, eventualmente facendo valere l'esistenza delle "ragionevoli alternative" all'adozione dell'annunciato provvedimento acquisitivo, prima fra tutte la restituzione del bene.” (Corte Cost., 30 aprile 2015, n. 71).


TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 776 del 30 agosto 2021.
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Per il TAR Brescia è illegittima la previsione del PGT che vieta ai proprietari di recintare la propria area; lo ius excludendi alios costituisce, infatti, una facoltà tipica del diritto di proprietà ed è attribuita al titolare del diritto dominicale direttamente dalla legge (segnatamente, dall’articolo 841 Cod. civ.), e di regola non è comprimibile da un atto amministrativo.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 773 del 26 agosto 2021.
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Il Tar Milano osserva che il parere legale va osteso quando ha una funzione endoprocedimentale ed è quindi correlato ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad esso collegato anche solo in termini sostanziali e, quindi, pur in assenza di un richiamo formale; l'accesso va invece negato quando il parere è espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio, anche con riferimento ad atti che, pur non essendo direttamente funzionali alla difesa in giudizio dell'Amministrazione, possono effettivamente contenere valutazioni di ordine strategico-difensivo, sottratte in quanto tali al regime ostensivo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1961 del 31 agosto 2021.
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