Il TAR Milano con riguardo al ricorso straordinario al Capo dello Stato rammenta che:
<<(i) per giurisprudenza pacifica, al termine di 120 giorni cui all'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, non si applica la sospensione feriale, non trattandosi di un termine processuale (cfr. Cons. Stato, Sez. II, Sent., 12 marzo 2020, n. 1767; id., Sent. 3 giugno 2021, n. 4256, id., Sez. I, parere n. 584, del 31 marzo 2021, id., n. 1184, parere del 6 luglio 2021; CGARS, parere n. 268 del 9 agosto 2021, Cons. Stato, sez. III, parere del 21 aprile 2009, n. 714; id., parere 24 luglio 2001, n. 773/01; id., parere 2 giugno 1998, n. 137/98; C.g.a.r.s., parere 14 dicembre 1992, n. 539; Cons. Stato, sez. II, parere 8 aprile 1975, n. 2508);
(ii) per identità di ragioni con quanto previsto per i ricorsi giurisdizionali, benché l’art. 9 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199, nel prevedere che il termine per l'impugnazione decorra dalla notificazione, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell'atto impugnato, non menzioni espressamente anche la pubblicazione, si ritiene che i termini per il ricorso decorrano anche dalla scadenza del periodo di pubblicazione, ove questa, come nel caso di specie, sia prevista da leggi o regolamenti relativamente ad atti per i quali non sono richieste forme di comunicazione individuale (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 08-11-2006, n. 1388; Consiglio Stato, Sez. IV, 12 marzo 1992, n. 272)>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1969 del 6 settembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.