Il TAR Brescia, dopo aver ricordato che la variante in corso d’opera è ammissibile se e in quanto i lavori non siano ancora terminati, precisa che il termine finale per la presentazione di una SCIA in variante non può essere rappresentato dalla data di deposito della dichiarazione di fine lavori; ove, infatti, le due date (quella di fine lavori e quella di deposito della dichiarazione di fine lavori) non coincidessero, si finirebbe per consentire all’interessato di dilatare i termini per eventuali modifiche, posticipando la presentazione al Comune della dichiarazione in relazione a lavori già terminati; il che, tuttavia, non è coerente con la ratio dell’istituto della variante in corso d’opera, che è quella di adeguare un progetto in itinere (cfr., C.d.S., Sez. II, sentenza n. 5288/2020) e non certo quella di modificare un progetto già eseguito.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 670 del 23 luglio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.