Il TAR Milano precisa che i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti sono certamente applicabili alle convenzioni urbanistiche (Consiglio di Stato, IV, 7 marzo 2018, n. 1475; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 5 marzo 2021, n. 610; 23 giugno 2020, n. 1166; 3 aprile 2014, n. 879), quali accordi tra privati e Amministrazione, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990 (ex multis, Cass., SS.UU., 9 marzo 2012, n. 3689; Cass., I, 28 gennaio 2015, n. 1615; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 26 luglio 2016, n. 1507), sottoposti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133, comma 1, lettera a, n. 2, e lett. f, cod. proc. amm.; Corte costituzionale, sentenza 15 luglio 216, n. 179; Cass., SS.UU., 5 ottobre 2016, n. 19914; Consiglio di Stato, IV, 7 maggio 2015, n. 2313).

Tra i detti principi richiama:
- quelli di ermeneutica contrattuale (da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 5 marzo 2021, n. 610), secondo i quali le clausole di una Convenzione urbanistica vanno interpretate in maniera logico-sistematica e considerandole complessivamente, poiché “ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate” (Cass. civ., III, 19 marzo 2018, n. 6675) e “il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va invero verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell’art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato” (Cass. civ., III, 16 gennaio 2007, n. 828; I, 22 dicembre 2005, n. 284);
- e il principio di conservazione degli atti giuridici – quale criterio di interpretazione dei contratti di cui all’art. 1367 cod. civ., pacificamente applicabile anche agli atti e ai provvedimenti amministrativi (cfr. Consiglio di Stato, III, 4 settembre 2020, n. 5358) – tutte le disposizioni della Convenzione devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (cfr., da ultimo, T.A.R. Veneto, I, 24 dicembre 2020, n. 1310).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2000 del 15 settembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri