Il TAR Brescia ritiene che gli atti inerenti alla delimitazione degli ambiti ottimali del servizio idrico integrato sono direttamente incidenti sul regime delle acque, in quanto sono idonei a condizionarne l’intera gestione in termini di efficienza, di efficacia e di economicità; pertanto, la controversia che attiene alla possibilità per un comune di non essere ricompreso in un ambito ottimale, ma – al contrario – di continuare a gestire il servizio idrico in autonomia (che oltretutto presuppone la risoluzione di questioni non solo giuridiche, ma anche tecniche) rientra nell’ambito della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 666 del 17 luglio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.