Il TAR Milano precisa che, ai sensi dell’art. 111 c.p.c. – applicabile al processo amministrativo in base al rinvio esterno di cui all’art. 39 del cod. proc. amm. (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, II, 26 aprile 2021, n. 3342; V, 17 luglio 2017, n. 3505; IV, 15 settembre 2014, n. 4679) – la successione particolare nel diritto controverso per atto tra vivi determina il proseguimento del processo tra le parti originarie e consente al successore a titolo particolare di intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, il dante causa alienante può esserne estromesso.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2000 del 15 settembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.