Il TAR Brescia dichiara illegittimo il provvedimento di acquisizione sanante assunto senza il pieno rispetto delle garanzie partecipative.
Al riguardo il TAR richiama la giurisprudenza della Corte Costituzionale secondo la quale “in materia espropriativa, questa Corte ha da tempo affermato che i privati interessati devono essere messi "in condizioni di esporre le proprie ragioni sia a tutela del proprio interesse, sia a titolo di collaborazione nell'interesse pubblico" (sentenza n. 13 del 1962; sentenze n. 344 del 1990, n. 143 del 1989 e n. 151 del 1986). Per parte sua, il provvedimento disciplinato dalla norma in esame non potrebbe, innanzitutto, sottrarsi all'applicazione delle ricordate, generali, regole di partecipazione del privato al procedimento amministrativo, come, infatti, è riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, che impone la previa comunicazione di avvio del procedimento. Ma, soprattutto, in virtù della effettiva comparazione degli interessi contrapposti richiesta dalla norma in questione, il privato sarà ulteriormente sempre posto in grado di accentuare il proprio ruolo partecipativo, eventualmente facendo valere l'esistenza delle "ragionevoli alternative" all'adozione dell'annunciato provvedimento acquisitivo, prima fra tutte la restituzione del bene.” (Corte Cost., 30 aprile 2015, n. 71).


TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 776 del 30 agosto 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri