Il TAR Milano, in materia di onere probatorio, osserva che:
<<nel giudizio risarcitorio o reintegratorio, in senso lato, che si svolge davanti al giudice amministrativo, nel rispetto del principio generale sancito dal combinato disposto degli artt. 2697 cod. civ. e 63, comma 1, e 64, comma 1, cod. proc. amm., non può avere ingresso il c.d. metodo acquisitivo tipico del processo impugnatorio; pertanto, spetta a colui che chiede la reintegrazione della propria posizione giuridica lesa fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda. A fronte di pretese di natura patrimoniale non è possibile invocare il c.d. principio acquisitivo in quanto in tal modo viene surrogato l’onere di allegazione dei fatti, né può darsi ingresso alla valutazione equitativa del danno a norma dell’art. 1226 cod. civ., perché tale norma presuppone l’impossibilità di provare l’ammontare preciso del pregiudizio subito, né può essere invocata una consulenza tecnica d’ufficio, diretta a supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del privato (cfr. Consiglio di Stato, II, 1° settembre 2021, n. 6169; 25 maggio 2020, n. 3269; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 5 marzo 2020, n. 440). Difatti, la consulenza tecnica d’ufficio (o la verificazione) verrebbe inammissibilmente impiegata per l’accertamento di fatti che la parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare in giudizio, rientrando tale incombenza nella piena ed esclusiva disponibilità della stessa (cfr. Consiglio di Stato, VI, 2 aprile 2021, n. 2734)>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2000 del 15 settembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri