Il TAR Milano, a fronte di un motivo di ricorso che eccepisce, con riguardo all’iter procedimentale di approvazione di una variante al PGT, che sarebbe intercorso un lasso di tempo eccessivo non solo tra adozione e approvazione del piano, ma anche tra la formale approvazione e le effettive modifiche apportate allo stesso, precisa che:
<<Come già ritenuto dal Tribunale in altre pronunce (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II, n. 374/2021; id., Sez. II, n. 2613/2020), il termine e i presupposti per l’approvazione del P.G.T. stabiliti dall’articolo 13, comma 7, della l.r. n. 12/2005 hanno carattere ordinatorio e non perentorio e, conseguentemente, il superamento delle scadenze previste non determina il venir meno degli atti della procedura pianificatoria (T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II, n. 1895/2019; id., n. 122/2019, n. 2761/2018, n. 761/2017, n. 1097/2016, n. 1975/2015, n. 1764/2015, n. 1032/2015, n. 2765/2014, n. 86/2013, n. 7614/2010 e n. 7508/2010). Invero, della disposizione di legge regionale sopra richiamata deve darsi necessariamente un’interpretazione costituzionalmente orientata, volta a garantire l’osservanza dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), nonché ad assicurare l’esigenza che la legge regionale si attenga ai principi fondamentali desumibili dalla legge statale (art. 117, terzo comma, Cost.), la quale stabilisce l’efficacia a tempo indeterminato della delibera di adozione del piano, fissando unicamente i termini di efficacia delle correlate misure di salvaguardia, peraltro di durata pluriennale (art. 12 del d.P.R. n. 380/2001). Pertanto, tra le possibili interpretazioni, consentite dal tenore letterale della previsione normativa, deve privilegiarsi quella che attribuisce al termine per l’approvazione finale del piano natura ordinatoria, ponendo la sanzione dell’inefficacia in correlazione con la mancata valutazione delle osservazioni pervenute. In particolare, la soluzione interpretativa cui il Tribunale ha aderito, e che va in questa sede ribadita, ha evidenziato che la previsione dell’inefficacia degli atti assunti è collocata incidentalmente nel testo dell’articolo 13, comma 7, della l.r. n. 12/2005. Ciò consente di riferire la sanzione dell’inefficacia non all’inosservanza del termine di novanta giorni, previsto nella prima parte della disposizione, ma alla violazione dell’obbligo, stabilito nella seconda parte della previsione normativa, di decidere sulle osservazioni – circostanza che non ricorre nella fattispecie - e di apportare agli atti del P.G.T. le conseguenti modificazioni, sempre in termini non perentori (cfr. T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II, n. 122/2019; id., n. 2761/2018, n. 761/2017 e n. 1097/2016).
A ciò si aggiunga che la disposizione di cui all’art. 13, comma 11, della l.r. n. 12/2005, a tenore della quale “gli atti di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura del comune”, si limita a disciplinare la decorrenza degli effetti del piano, senza che da ciò possa desumersi l’invalidità dello strumento pianificatorio in conseguenza di ritardi nella pubblicazione dello stesso>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1990 del 11 settembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.