Il TAR Brescia ritiene condivisibile il principio di diritto affermato nella sentenza del TAR Milano n. 1707/2017, secondo cui le recinzioni non possono essere considerate irrilevanti dal punto di vista paesaggistico, in quanto destinate a una permanenza stabile che comporta un’apprezzabile modificazione dell’aspetto esteriore del bene o dell’ambito protetto; pertanto, poiché ai sensi dell’articolo 149, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 42/2004, non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, e sempre che si tratti di attività e opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, le recinzioni non necessitano di autorizzazione paesistica solo nel caso in cui rappresentino “interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale”.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 544 del 14 giugno 2021.

La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.