Il TAR Milano, con riferimento al rapporto di invalidità che si determina tra gli atti presupposti e quelli conseguenti, dopo aver rammentato che:
<<“in presenza di vizi accertati dell’atto presupposto deve distinguersi tra invalidità a effetto caducante e invalidità a effetto viziante, nel senso che nel primo caso l’annullamento dell’atto presupposto si estende automaticamente all’atto consequenziale, anche quando questo non sia stato impugnato, mentre nel secondo caso l’atto conseguenziale è affetto solo da illegittimità derivata, e pertanto resta efficace ove non impugnato nel termine di rito. Però la prima ipotesi, quella appunto dell’effetto caducante, ricorre nella sola evenienza in cui l’atto successivo venga a porsi nell’ambito della medesima sequenza procedimentale quale inevitabile conseguenza dell’atto anteriore, senza necessità di ulteriori valutazioni, il che comporta, dunque, la necessità di verificare l’intensità del rapporto di conseguenzialità tra l’atto presupposto e l’atto successivo, con riconoscimento dell’effetto caducante [in via del tutto eccezionale] solo qualora tale rapporto sia immediato, diretto e necessario, nel senso che l’atto successivo si ponga, nell’ambito dello stesso contesto procedimentale, come conseguenza ineluttabile rispetto all’atto precedente, senza necessità di nuove valutazioni di interessi (cfr., tra le tante: Cons. Stato, V, 26 maggio 2015, n. 2611 e 20 gennaio 2015, n. 163; IV, 6 dicembre 2013, n. 5813, 13 giugno 2013, n. 3272 e 24 maggio 2013, n. 2823; VI, 27 novembre 2012, n. 5986 e 5 settembre 2011, n. 4998; V, 25 novembre 2010, n. 8243)” (Consiglio di Stato, V, 10 aprile 2018, n. 2168)>>;
con specifico riferimento all’ambito urbanistico, aggiunge che:
<<è stato altresì affermato che “l’annullamento di strumenti urbanistici di pianificazione si ripercuote – se del caso ed a tutto concedere – sui singoli atti applicativi a valle relativi a terzi in termini non di invalidità caducante, ma di mera invalidità viziante: ne consegue che, in difetto di tempestiva impugnazione (…), gli atti in discorso si consolidano definitivamente. Ciò, del resto, risponde ad evidenti ragioni di certezza dei rapporti giuridici di diritto pubblico, potendo altrimenti l’edificazione di interi comparti essere automaticamente travolta da una sentenza emessa, magari a distanza di molti anni, all’esito di un giudizio afferente alla condizione urbanistica di un singolo fondo” (Consiglio di Stato, IV, 17 dicembre 2019, n. 8528; anche, IV, 18 maggio 2018, n. 3017; più di recente, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 23 luglio 2020, n. 1432)>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2000 del 15 settembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri