Il TAR Milano precisa che stante la previsione dell’art. 4, comma 1, del DL 28/2020, il deposito di note difensive è alternativo alla discussione orale mediante collegamento da remoto, sicché il difensore è posto di fronte alla scelta fra la discussione orale – seppure con collegamento telematico – e il deposito di note difensive, che in ogni caso consentono al difensore stesso di essere considerato presente all’udienza (così il penultimo periodo del comma 1 dell’art. 4 citato, che parla chiaramente di «alternativa alla discussione» nel caso di deposito di note difensive).
Ciò posto, il TAR non prende in considerazione le note difensive depositate dalla parte in vista dell’udienza di discussione, considerato che il difensore della parte medesima ha chiesto la discussione mediante collegamento da remoto, discussione che si è poi effettivamente svolta.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1225 del 29 giugno 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.