Il TAR Milano, a fronte di una imposta delocalizzazione di impianti produttivi da parte del PGT, non giustificata da nessuna evidente ragione di pubblico interesse e non accompagnata da adeguati incentivi – e in alcun modo concordata o resa oggetto di contraddittorio (salvo lo spazio riservato alle osservazioni) – ritiene non  correttamente esercitato il potere discrezionale, pur di rilevante ampiezza nella materia urbanistica, riconosciuto al Comune; difatti, la censurata scelta dell’Amministrazione si pone in contrasto con il divieto di utilizzare il potere di pianificazione con finalità espulsive, considerato che gli strumenti urbanistici sono essenzialmente rivolti a disciplinare la futura attività di trasformazione e di sviluppo del territorio, non potendo di regola incidere sulle opere già eseguite in conformità alla disciplina previgente, le quali conservano la loro originaria legittima destinazione, pur se difformi dalle nuove prescrizioni, e possono essere oggetti di interventi necessari per integrarne, mantenerne o ripristinarne la funzionalità.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1234 del 29 giugno 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.