Il TAR Milano dichiara tardivo il deposito di una nota difensiva presentata in vista di un’udienza di merito depositata soltanto il giorno precedente, non rispettando il termine di due giorni liberi antecedenti all’udienza di trattazione della controversia, stabilito dall’art. 84, comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, che in quanto contenuto in una normativa speciale non può ulteriormente essere assoggettato a dimidiazione, nemmeno nelle materie di cui agli artt. 87, 119 e 120 cod. proc. amm.; ciò appare altresì confermato dalle tempistiche indicate nel punto 3 delle Linee guida sull’applicazione dell’art. 4 del d.l. 28/2020 e sulla discussione da remoto del Presidente del Consiglio di Stato del 25 maggio 2020, laddove si specifica che la disciplina di cui al citato art. 84 continua ad applicarsi in assenza di richieste di discussione ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, essendo preferibile una ricostruzione duale dei riti delineati dalla normativa, senza ibridazione alcuna fra gli stessi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1266 del 1° luglio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.