Il TAR Milano dopo aver richiamato l’art. 20, comma 5, del DPR 380/2001, ai sensi del quale «Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa», precisa che: 
  • «La norma, dettata per il rilascio del permesso di costruire ma applicabile a tutti i titoli edilizi, chiarisce che l’amministrazione è onerata di soccorso istruttorio nei confronti dei soggetti che richiedono il rilascio di un titolo edilizio, in quanto grava sull’amministrazione l’onere di facilitare lo svolgimento dell’attività amministrativa che condizioni l’esercizio dei diritti dei cittadini. È questo una delle principali applicazioni del principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.).
  • Dall’obbligo di rendere conoscibili ai cittadini gli adempimenti necessari per ottenere i provvedimenti e le prestazioni di competenza dell’amministrazione, al soccorso istruttorio, all’obbligo di acquisire d’ufficio i documenti in possesso dell’amministrazione, fino al divieto di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria, si desume che grava sull’amministrazione un preciso obbligo di assistenza ai privati nello svolgimento della loro attività amministrativa, in quanto l’amministrazione è il soggetto che professionalmente conosce e produce le norme di azione che si applicano anche ai terzi e quindi deve mettere a disposizione tale conoscenza. A tale obbligo di assistenza si connette poi il dovere del privato di dichiarare tutti gli elementi a sua conoscenza che sono necessari all’amministrazione per svolgere la sua funzione».


TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1470 del 30 luglio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri