Il TAR Milano, quanto alla questione della differenza della natura della “proroga” dei termini di ultimazione dei lavori rispetto a quella del “rinnovo” di permesso di costruire, precisa che la giurisprudenza ha rilevato che, in generale, la proroga dei termini stabiliti da un atto amministrativo ha la natura giuridica di provvedimento di secondo grado, in quanto modifica, ancorché parzialmente, il complesso degli effetti giuridici delineati dall’atto originario, sicché la differenza tra i due istituti risiede nel fatto che, mentre il rinnovo del permesso di costruire presuppone la sopravvenuta inefficacia dell’originario titolo edilizio e costituisce, a tutti gli effetti, un nuovo titolo, la proroga è un atto sfornito di propria autonomia, che accede all’originario titolo ed opera semplicemente uno spostamento in avanti del termine finale di efficacia.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1206 del 26 giugno 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri