Il TAR Milano precisa che le esigenze di protezione dell’affidamento del privato, cui sono finalizzati i principi garantistici dell’autotutela, richiedono la sussistenza di alcuni requisiti minimi, in assenza dei quali la d.i.a. deve ritenersi inefficace, con conseguente sottoposizione delle opere realizzate – in quanto prive di titolo abilitativo – agli ordinari poteri repressivi dell’Amministrazione; detti requisiti sono precisati nell’art. 23 del D.P.R. n. 380 del 2001, che al comma 5 prevede, al fine di comprovare il carattere non abusivo delle opere realizzate, che gli interessati debbano esibire non solo la domanda, ma anche gli atti di assenso eventualmente necessari.
Ne consegue per il TAR che la realizzazione mediante dia di un box in un ambito sottoposto a vincolo, in assenza della previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, è da qualificarsi come intervento realizzato sulla base di un titolo non efficace, dando in tal modo vita ad un intervento totalmente abusivo, cui consegue la necessaria rimozione del manufatto, come desumibile dall’art. 146, comma 4, del D. Lgs. n. 42 del 2004, secondo il quale l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1303 del 9 luglio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.