Il TAR Milano, per quanto attiene all’ordine di esame dei motivi, ritiene che in caso in cui entrambe le parti abbiano denunciato un vizio comune, cioè la violazione del principio di segretezza, diventa prioritario, in questo peculiare caso, l’esame di tale vizio, sia per ragioni di economia processuale sia per ragioni di par condicio tra i partecipanti alla gara; a ciò non osta l’ordine di esame dei motivi del ricorso proposto dalle parti in quanto nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, non vale a graduare i motivi di ricorso o le domande di annullamento il mero ordine di prospettazione degli stessi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1408 del 22 luglio 2020.
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