Il TAR Milano ribadisce che la procura che non indica gli atti da impugnare con il ricorso, né le parti, né altri elementi utili all’identificazione della controversia, ma unicamente l’autorità innanzi alla quale il giudizio sarà proposto è priva dei requisiti di specialità.
Ritiene il Collegio che l’indicazione, nella procura alle liti, della società ricorrente e del soggetto munito dei necessari poteri per conferire la rappresentanza alla lite in questione non valga a conferire carattere di specialità alla procura, attenendo al diverso aspetto relativo all’identità soggettiva del mandante. Allo stesso modo, la mera indicazione dell’autorità adita è inidonea a conferire alla procura quei tratti di specialità imposti dalla previsione di cui all’articolo 40, comma 1, lettera g), c.p.a. Né a diversa conclusione può giungersi tenendo conto della data, nella specie anteriore a quella di sottoscrizione del ricorso e, pertanto, nemmeno univocamente riferibile allo stesso.
Il TAR è, tuttavia, dell’avviso che sussistano le “oggettive ragioni di incertezza” sulla questione di diritto esaminata considerato: a) la novità della stessa stante l’assenza di precedenti giurisprudenziali puntuali; b) la non agevole interpretazione del quadro normativo vigente, anche in considerazione del tenore della regola tecnica la quale può indurre la parte a ritenere che integri una procura speciale, indipendentemente dal suo contenuto, la procura alle liti che “si considera apposta in calce” pur quando non inserita nello stesso documento informatico del ricorso o allo stesso congiunta materialmente; c) la sussistenza di soluzioni giurisprudenziali nient’affatto univoche anche con riferimento ai precedenti delle varie Sezioni del Tribunale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1207 del 26 giugno 2020.
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