A fronte di una richiesta di esclusione da una gara per la violazione del disposto di cui all’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (“I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto”), il TAR Milano ritiene la pretesa infondata, atteso che l’oggetto della procedura di gara è la fornitura di macchinari, risultando viceversa del tutto irrilevante, a tal fine, l’individuazione del soggetto che li fabbrica o li produce.
Precisa il TAR al riguardo che «secondo una condivisibile giurisprudenza, in assenza di una specifica clausola contenuta nel bando di gara, non può ritenersi illegittima l’ammissione alla gara di un concorrente non produttore di un bene oggetto della fornitura pubblica, né può ipotizzarsi la realizzazione di un sostanziale subappalto in favore del medesimo produttore da parte dell’aggiudicatario, considerato che è sufficiente che il partecipante abbia la materiale e giuridica disponibilità del prodotto, restando estraneo alle relative obbligazioni contrattuali il produttore dei beni (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 27 ottobre 2016, n. 1977; altresì T.A.R. Lazio, Roma, I bis, 20 febbraio 2018, n. 1956; per un caso in cui anche il prodotto realizzato e brevettato da un operatore può far parte della fornitura offerta da altro soggetto concorrente nella medesima gara, Consiglio di Stato, III, 7 marzo 2019, n. 1577)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1266 del 1° luglio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.