Il TAR Milano rileva la tardività del deposito delle note d'udienza da parte del ricorrente, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la discussione orale della causa, seppure da remoto, secondo l’art. 4 del DL 28/2020, convertito con legge 70/2020 e il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134/2020.
Precisa al riguardo il TAR che «Il giudizio attuale si svolge pertanto nel rispetto dell’art. 84 comma 5 del DL 18/2020 già sopra citato, norma in forza della quale le note di udienza (che la legge peraltro qualifica come «brevi»), possono essere prodotte entro due giorni liberi prima dell’udienza stessa.
Preme ancora ricordare che, secondo le linee guida del Presidente del Consiglio di Stato sull’attuazione dell’art. 4 del DL 28/2020, il rito di cui al citato art. 4 ed il rito c.d. cartolare di cui all’art. 84 comma 5 sono alternativi tra loro e che fra gli stessi non può esservi alcuna «ibridazione» (così testualmente il punto 3 delle linee guida)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1427 del 23 luglio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.