Il risarcimento del danno non è riconoscibile quando l’annullamento di un provvedimento favorevole riguarda un atto la cui illegittimità era evidente e conoscibile dal beneficiario, con conseguente esclusione dell’affidamento incolpevole, soprattutto se il privato ha contribuito alla formazione dell’atto, ha ignorato le contestazioni emerse in sede procedimentale ed era a conoscenza delle censure poi accolte in sede giurisdizionale (fattispecie relativa all’annullamento di un piano attuativo).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 403 del 28 gennaio 2026


Il c.d. proprietario incolpevole, che non ha contribuito all'inquinamento del sito, è tenuto esclusivamente a segnalare alle autorità il superamento o il pericolo di superamento delle CSC e ad adottare le misure di prevenzione del danno ambientale, mentre ha la mera facoltà di assumere in proprio le restanti iniziative di contrasto e riparazione del danno, ex art. 245 del D.lgs. n. 152/2006, onde mantenere il fondo libero dai pesi derivanti dall'eventuale attivazione d'ufficio delle autorità. Il proprietario incolpevole non è obbligato a porre in essere neppure le misure di messa in sicurezza di emergenza di cui all'art. 240, comma 1, lett. m, del medesimo decreto legislativo, trattandosi di interventi miranti alla riparazione del danno ambientale e, come tali, gravanti esclusivamente sul responsabile dell'inquinamento.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 392 del 27 gennaio 2026


La responsabilità dell'amministrazione per lesione dell'interesse legittimo ha natura aquiliana ex art. 2043 cod. civ. e presuppone, quindi, la prova dell'ingiustizia del danno, che può ritenersi integrata solo se risulti dimostrato che, ove l'amministrazione avesse correttamente e tempestivamente esercitato il proprio potere, il privato avrebbe ottenuto o mantenuto il c.d. bene della vita, ossia l'utilità sostanziale da questi anelata. Dall'applicazione di tale canone ermeneutico discende che il danno da lesione di un interesse legittimo pretensivo che si interfaccia con un potere discrezionale non è risarcibile ex ante, fintanto che l'amministrazione mantenga l'autorità di determinarsi, discrezionalmente, sulla vicenda amministrativa, poiché il margine di apprezzamento riservato alla pubblica amministrazione impedisce di esercitare, in sede giurisdizionale, il giudizio prognostico di spettanza del bene della vita.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 304 del 21 gennaio 2026


Se è vero che l'obbligazione di versare il contributo di costruzione ha natura di obligatio propter rem, che "circola" unitamente all'immobile e grava sul nuovo proprietario per le somme eventualmente ancora dovute, è anche vero che il diritto alla restituzione di somme indebitamente versate ha natura personale e sorge in capo a chi ha effettuato il pagamento non dovuto (solvens). In tal senso la titolarità del permesso edilizio incide solo sul profilo passivo della obbligazione relativa al pagamento del contributo ma nulla, invece, ha a che vedere con l’azione di ripetizione dell’indebito la quale trae fonte dal pagamento di un debito non dovuto e inerisce esclusivamente al rapporto fra chi lo ha effettuato e chi lo ha ricevuto.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 123 del 9 gennaio 2026


L’autotutela di cui al comma 4 dell’articolo 19 della legge n. 241/1990 presenta alcune peculiarità rispetto al generale potere di autotutela, in quanto, mentre di regola si assume che questo sia ampiamente discrezionale nell’apprezzamento dell’interesse pubblico che può imporne l’esercizio e non coercibile (al punto che la p.a. non ha neanche l’obbligo di rispondere a eventuali istanze con cui il privato ne solleciti l’esercizio), ciò non vale in questo caso laddove, anche per l’intima connessione di tale potere col più generale dovere di vigilanza che incombe al Comune sull’attività edilizia ai fini dell’ordinato assetto del territorio, a fronte di un’istanza di intervento ai sensi dell’articolo 19, comma 4, l’Amministrazione ha il dovere di rispondere, essendo la sua discrezionalità limitata solo alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti di cui all’articolo 21-nonies.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 246 del 19 gennaio 2026


I vincoli derivanti dalle convenzioni urbanistiche si trasferiscono automaticamente ai nuovi proprietari degli immobili inseriti in piani attuativi o particolareggiati. L’estraneità dei nuovi proprietari alla convenzione urbanistica originaria è irrilevante, in quanto i vincoli non passano per un atto di volizione ma assieme all’immobile, come oneri reali inseparabili dal bene che li incorpora. La proprietà, in altri termini, si trasferisce già conformata, indipendentemente da eventuali pattuizioni di segno diverso tra acquirenti e danti causa, che non sono mai opponibili al Comune titolare della potestà pianificatoria.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 15 del 7 gennaio 2026


Il c.d. “vincolo indiretto” è funzionale a preservare il contesto e la cornice, anche ambientale, di un bene, “altro”, ex se dichiarato di interesse culturale. L'aspetto caratterizzante l’istituto - definito anche vincolo di completamento - è il carattere di strumentalità o accessorietà delle relative prescrizioni rispetto alla tutela del bene culturale oggetto di protezione diretta; i beni oggetto di tutela indiretta vengono quindi asserviti ai beni culturali al fine di garantire a questi ultimi una “fascia di rispetto”, funzionale alla massima espressione del loro valore culturale

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 261 del 20 gennaio 2026


A differenza della formulazione del precedente di cui all’art. 80, comma 10 bis, del D.lgs. n. 50/2016, l’attuale Codice circoscrive l’ambito di rilevanza temporale delle circostanze fattuali, individuando in modo chiaro il lasso temporale nell’ambito del quale siffatte situazioni assumono rilevanza ai fini della partecipazione alla gara del concorrente e, pertanto, la stazione appaltante è tenuta a valutarle onde accertare la sussistenza o meno di un grave illecito professionale di cui all’art. 98. In particolare, con il nuovo art. 96, comma 10, lett. c), n. 3), del Codice il Legislatore ha stabilito che, con riferimento agli illeciti professionali derivanti da condotte inadempienti di cui art. 98 comma 3, lett. c), il fatto ha rilevanza per soli tre anni decorrenti dalla data di “commissione del fatto”, ossia dalla data di adozione del provvedimento di risoluzione contrattuale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 227 del 19 gennaio 2026


L’art. 63 della L.R. della Lombardia n. 12/2005 definisce, per il recupero a fini abitativi, come il volume già esistente sovrastante l’ultimo piano degli edifici di cui sia stato eseguito il rustico e completata la copertura. Ne consegue che, per poter qualificare uno spazio come sottotetto, è necessario che sia identificabile come già esistente un volume sottotetto passibile di recupero, ovvero di riutilizzo a fini abitativi e, dunque, che vi sia la costruzione di (almeno) un piano di base e due superfici verticali contigue, così da ottenere una superficie chiusa su un minimo di tre lati.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 196 del 19 gennaio 2026








Nessun conflitto si profila tra la vigenza di un’autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 per lo svolgimento di attività di demolizione auto in un determinato sito e la legittima scelta comunale di imporre alle medesime aree, in sede di approvazione dello strumento urbanistico, una destinazione a verde comunale e di interesse sovracomunale, in quanto in tal modo si possono perseguire esigenze di ordinato governo del territorio, legate alla necessità di impedire ulteriori edificazioni, ovvero di garantire l’equilibrio delle condizioni di vivibilità del contesto e la salvaguardia dei valori naturalistici e ambientali necessari a preservare tale equilibrio, ferma restando l’efficacia dell’autorizzazione per il tempo nella stessa indicato.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 119 del 9 gennaio 2026


In base all’art. 11, primo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, le leggi hanno efficacia solo per il futuro e non possono perciò disciplinare fattispecie verificatesi prima della loro entrata in vigore. Questo principio viene applicato dalla giurisprudenza anche con riferimento alla disciplina urbanistica introdotta dagli strumenti di pianificazione. Gli strumenti urbanistici sono infatti essenzialmente rivolti a disciplinare la futura attività di trasformazione e sviluppo del territorio sicché, salvo che la legge non disponga diversamente, i limiti e le condizioni cui essi subordinano l'attività edilizia non incidono sulle opere già eseguite in conformità alla disciplina previgente, le quali conservano la loro precedente e legittima destinazione, pur se difformi dalle nuove prescrizioni

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 63 del 7 gennaio 2026


A fronte di una richiesta di accesso idonea a interferire con la tutela della riservatezza di terzi, l’accesso deve comunque essere garantito qualora la conoscenza del documento sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso in cui il documento contenga “dati sensibili o giudiziari”, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia “strettamente indispensabile” (art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990).

TAR Lombardia, Brescia, sez. II, n. 17 del 12 gennaio 2026


L’art. 28, comma 2, c.p.a. va interpretato nel senso che – nel giudizio proposto da altri avverso un atto generale o ad effetti inscindibili per una pluralità di destinatari – è inammissibile l’intervento adesivo-dipendente del cointeressato che abbia prestato acquiescenza al provvedimento lesivo: ne discende che nel caso in cui l’interveniente abbia impugnato il provvedimento in diverso giudizio l’intervento nel giudizio è ammissibile.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 103 del 9 gennaio 2026


La non integrale ottemperanza all’ordine di demolizione equivale a completa inottemperanza, legittimando l’Amministrazione all’acquisizione delle opere e delle aree di sedime così come individuate antecedentemente alla “parziale rimozione” delle opere abusive e a prescindere da essa, non potendosi frazionare o parcellizzare l’attività ripristinatoria

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 125 del 12 gennaio 2026


L’avvalimento è un contratto caratterizzato da una particolare causa pro-concorrenziale, con il quale un operatore economico prende in prestito da una o più imprese le dotazioni tecniche e le risorse di cui è sprovvisto per acquisire un requisito (solo di ordine speciale) necessario alla partecipazione a una procedura di gara. L’art 104 del d.lgs n. 36/2023 si pone in continuità con il precedente d.lgs. 50/2016, dove, infatti, erano prescritte la forma scritta e la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliaria, a pena di nullità. Per questa ragione, è ancora attuale, soprattutto alla luce del principio del risultato (art. 1 d.lgs. n. 36/2023), l’orientamento consolidatosi sotto la vigenza del vecchio codice che escludeva la possibilità di interpretare il contratto di avvalimento con rigidi formalismi e che giudicava valido il contratto di avvalimento nell’ipotesi in cui l’oggetto, pur non essendo specificato, fosse tuttavia determinabile per relationem in base al tenore complessivo del documento.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 3889 del 1 dicembre 2025





L'accertamento del mancato versamento, o l’illegittimità della quantificazione, delle somme richieste a titolo di monetizzazione, in luogo della cessione degli standard urbanistici, è espressione di potestà autoritativa; trattandosi di un presupposto di legittimità direttamente afferente ad una SCIA, il mancato versamento della monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard va rilevato mediante l’esercizio di poteri autoritativi, entro il termine di cui all’art. 19, comma 6 bis, della legge n. 241/1990, o mediante l’esercizio del potere di autotutela, nei termini e alle condizioni di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3608 del 6 novembre 2025


Nell'ambito delle procedure di gara pubbliche l'illecito professionale non può essere mai fonte di esclusione automatica dalla gara, bensì soltanto di estromissione disposta a seguito di contraddittorio procedimentale in occasione del quale l'impresa accusata di illecito professionale è ammessa a provare di avere adottato efficaci misure di self cleaning.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 4193 del 18 dicembre 2025





L’art. 14, comma1 bis, l.r. n. 12/2005 consente, a prescindere da una valutazione specifica effettuata dall’amministrazione comunale negli strumenti urbanistici, in contesti, di regola, già urbanizzati, qual è il tessuto urbano consolidato, il ricorso al permesso di costruire convenzionato previsto all’art. 28 bis, d.P.R. n. 380/2001, in alternativa all’approvazione di uno strumento urbanistico di dettaglio, purché le previsioni attuative siano conformi alle disposizioni dettate dal piano di governo del territorio. Non può tuttavia ritenersi che laddove un intervento edilizio sia consentito sulla base disposizioni derogatorie, come quelle previste all’art. 40 bis, l.r. n. 12/2005, possa qualificarsi come “conforme al PGT” ai sensi dell’art. 14, c. 1 bis, l. reg. n. 12/2005; in questi casi, pertanto, la norma regionale non opera.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2 del 5 gennaio 2026





Quando si deve definire il contributo di costruzione non è decisivo se l’intervento sia giuridicamente qualificabile come ristrutturazione o nuova edificazione, ma se il peso urbanistico dell’intervento sia quello di una nuova edificazione o rimanga ancora nell’ordine di grandezza degli edifici preesistenti. Infatti, quando si è di fronte ad un intervento che, pur essendo riconducibile alla categoria della ristrutturazione, nella nozione ampia codificata dall’art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 380/2001, incrementi significativamente il carico urbanistico, lo stesso finisce per produrre effetti analoghi ad un intervento di nuova costruzione.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 881 del 8 ottobre 2025


L’ingegnere o l’architetto che opera quale dipendente di una società di ingegneria – e non in proprio come libero professionista – non può fare valere in una gara pubblica i servizi svolti in tale veste, perché non è stato formalmente parte del contratto di appalto stipulato dall’ente committente con l’impresa e, quindi, centro di imputazione degli effetti derivanti dal rapporto negoziale; diversamente, nel caso in cui l’incarico sia eseguito dall’ingegnere/architetto socio di una società di ingegneria, acquisisce personalmente la referenza, purché sia inserito nell’organigramma societario con competenze tecnico-professionali e abbia sottoscritto gli elaborati progettuali.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 4148 del 15 dicembre 2025