Il TAR Brescia ricorda che è noto che i verbali delle gare per l'aggiudicazione di un pubblico appalto hanno natura di atto pubblico facente piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale, sotto la propria responsabilità, attesta essere avvenuti in sua presenza. Pertanto, il contenuto di quanto la Commissione giudicatrice ha dichiarato essere avvenuto in occasione delle sedute di gara può essere messo in discussione soltanto per il tramite dello strumento della querela di falso, secondo la disciplina dell'art. 2699 c.c. e del seguente art. 2700 c.c.; la fede privilegiata che assiste i verbali della commissione giudicatrice, in quanto atti pubblici, prescinde dal formato (cartaceo o digitale) utilizzato; in entrambi i casi, per contestare la veridicità dei fatti che la commissione afferma essere avvenuti in sua presenza o essere stati da essa compiuti, è necessario proporre querela di falso (dinanzi al giudice competente), restandosi altrimenti nel campo delle mere congetture e delle affermazioni suggestive, prive di ogni rilievo giuridico.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 334 del 6 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.