Il TAR Milano precisa che la formulazione di una istanza di fissazione d'udienza, necessaria per evitare l'estinzione per perenzione del ricorso, non può essere desunta aliunde e, in particolare, dalla mera circostanza della presentazione dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato, posto che quest'ultima serve ad introdurre un procedimento incidentale, inserito in quello principale, ma autonomo e distinto, onde la richiesta di tutela cautelare non è idonea ad interrompere il termine di perenzione del giudizio principale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 949 del 28 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.