Il TAR Milano ritiene  priva dei requisiti di specialità previsti dalla disposizione di cui all’articolo 40, comma 1, lettera g), c.p.a. la procura che conferisce ai difensori il potere di rappresentanza e difesa “dinanzi al Tar Lombardia” senza, tuttavia, indicate l’oggetto del ricorso, le parti contendenti o altri elementi utili all’identificazione della controversia.
Il TAR procede quindi a verificare la possibile applicazione del combinato disposto delle previsioni di cui agli articoli 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c. sulla possibilità di regolarizzare un difetto di rappresentanza di assistenza o di autorizzazione.
Il TAR, preso atto che «sussistano le “oggettive ragioni di incertezza” sulla questione di diritto esaminata considerato: a) la novità della stessa stante l’assenza di precedenti giurisprudenziali puntuali; b) la non agevole interpretazione del quadro normativo vigente anche in considerazione del tenore della regola tecnica la quale può indurre la parte a ritenere che integri una procura speciale, indipendentemente dal suo contenuto, la procura alle liti che “si considera apposta in calce” pur quando priva di congiunzione materiale perché riferita ad atto informatico; c) la sussistenza di soluzioni giurisprudenziali nient’affatto univoche anche con riferimento ai precedenti delle varie Sezioni del Tribunale», concede l’errore scusabile.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 805 del 13 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri