Il TAR Brescia precisa che la situazione di inquinamento acustico originata dalla violazione dei limiti di rumore previsti per una determinata zona non necessariamente coinvolge l'intera collettività, ben potendo l’amministrazione intervenire anche ove sia in discussione la salute di gruppi o di singoli individui; né detto intervento risulta precluso dalla possibilità per i privati che subiscono un pregiudizio dalla violazione delle norme in materia di rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria azionando gli strumenti di intervento messi a disposizione dal codice civile.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 332 del 5 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.