Precisa il TAR Milano che: «in ambito urbanistico ed edilizio, incombe sulla parte che adduce un rilievo a sé favorevole l’onere di fornire adeguata dimostrazione del proprio assunto, con la conseguenza che laddove ciò non avvenga il fatto non si può ritenere provato (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 11 giugno 2019, n. 1320). In particolare, con riguardo all’effettiva epoca di realizzazione del manufatto (secondo le parti ricorrenti in data antecedente all’anno 1967), non assumono rilievo decisivo la tecnica costruttiva e il materiale utilizzato per realizzare l’intervento edilizio, trattandosi di elementi secondari e accidentali, peraltro non incontestabili (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18 settembre 2018, n. 2098); del resto, secondo una consolidata giurisprudenza, “ricade sul privato l’onere della prova rigorosa in ordine alla ultimazione (…) delle opere edilizie, dal momento che solo l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto e, in difetto di tali prove, resta integro il potere dell’amministrazione (…) di irrogare la sanzione demolitoria” (Consiglio di Stato, IV, 3 febbraio 2017, n. 463; altresì, II, 18 marzo 2020, n. 1929; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 27 febbraio 2018, n. 574)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 797 del 12 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.