Il TAR Milano, preso atto dell’indirizzo interpretativo secondo il quale, in caso di impugnazione di una lex specialis illegittima e ostativa alla partecipazione alla procedura concorsuale, l’annullamento della legge di gara avrebbe un effetto caducante e non semplicemente viziante degli atti successivi fra cui l’aggiudicazione, che verrebbe pertanto automaticamente privata dei propri effetti in caso di annullamento giurisdizionale del bando o di altro analogo atto di indizione della procedura, reputa di aderire ad altra opzione esegetica, per la quale i profili di illegittimità del bando si riverberano certo sugli atti successivi - fra cui l’eventuale esclusione o quello finale di aggiudicazione - ma non con effetto caducante bensì viziante, dal che consegue l’onere di impugnazione degli atti stessi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 835 del 18 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.