Il TAR Milano respinge una istanza di rinvio della trattazione della causa, presentata dai ricorrenti al dichiarato “… fine di consentire la discussione in pubblica udienza …”, richiesta cui l’Amministrazione comunale si è opposta “… avendo le parti già diffusamente rappresentato le proprie tesi difensive …”, e precisa:
«che, come è noto, ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv. legge 24 aprile 2020, n. 27), come integrato dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 29 maggio 2020 “… tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati […] Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione …”, risultando ammessa la discussione orale, in presenza di date condizioni, nel periodo immediatamente successivo – fino al 31 luglio 2020 –, termine finale della normativa emergenziale attualmente in vigore;
che, tale essendo il quadro normativo di riferimento, la genericità della richiesta, anche per la decisiva assenza di un’analoga domanda della controparte, induce il Collegio a pronunciarsi per il passaggio in decisione della causa;
che, invero, i ricorrenti si sono avvalsi della facoltà di deposito delle «brevi note» in prossimità dell’udienza e hanno in tal modo ulteriormente argomentato su questioni già in precedenza affrontate, sì da risultare la controversia matura per la decisione e non abbisognevole di chiarimenti o integrazioni, che semmai sarebbe stato onere degli interessati prospettare fin da subito quanto a tipologia e finalità, anche solo in via sommaria;
che, in altri termini, gravava sui ricorrenti addurre le peculiari ragioni per le quali l’utilità di un contraddittorio svoltosi oralmente avrebbe giustificato il differimento dell’udienza, precisando quali aspetti della contesa si sarebbero giovati di un’illustrazione non consentita dalle memorie depositabili fino a due giorni liberi prima del passaggio in decisione della causa o quali profili, anche di fatto, avrebbero potuto acquisire, con il confronto orale, un rilievo diverso da quello emerso all’esito di difese rese unicamente per iscritto e quindi con modalità “asincrona”;
che non appare superfluo ricordare che, per costante giurisprudenza, la richiesta di rinvio della trattazione di una causa deve trovare il suo fondamento giuridico in gravi ragioni, idonee ad incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite, atteso che, pur non potendo revocarsi in dubbio che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, deve pur sempre ricordarsi che in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti, sicché il giudizio amministrativo è un processo di parte ma non delle parti – non essendo nella loro assoluta disponibilità –, e nell’ordinamento giuridico non esiste una norma o un principio che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della trattazione del ricorso, in quanto le stesse hanno solo la facoltà di illustrare le ragioni che potrebbero giustificare il differimento dell’udienza, ma la decisione finale in ordine ai concreti tempi della decisione spetta comunque al giudice (v. Cons. Stato, Sez. III, 30 novembre 2018 n. 6823);
che nella fattispecie, a ben vedere, la temporanea deroga alla norma generale che prevede la “discussione orale” trova il suo legittimo fondamento nella peculiare situazione di emergenza sanitaria vissuta dal Paese ed è in parte compensata con la possibilità di depositare «brevi note» in prossimità dell’udienza – oltre che dagli altri strumenti processuali di cui dispone il giudice per creare un’interlocuzione diretta con le parti –, sicché si può eccezionalmente ammettere un differimento dell’udienza se la discussione orale emerge come insostituibile mezzo di esposizione di fatti o ragioni che, per la particolarità del caso, non consentano un’adeguata difesa in via cartolare, o se lo stesso organo giudicante valuti necessario approfondire talune questioni sottoponendo direttamente i quesiti ai difensori e così raccogliendone, con un articolato scambio di domande e risposte, gli ulteriori elementi di giudizio valutati essenziali per la risoluzione della controversia».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 815 del 14 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.