Il TAR Milano affrontando il problema della differenza tra mutatio libelli ed emendatio libelli, afferma che le precisazioni e modificazioni della domanda consentite si sostanziano in rettifiche della portata della domanda senza variazione dei fatti principali da intendersi come quelli immediatamente rilevanti per la fattispecie quali fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Aggiunge poi «17.2. Inoltre, non può omettersi di considerare come la classica dicotomia emendatio/mutatio libelli sia superata dal nuovo orientamento inaugurato dalle Sezioni unite nel solco di una riflessione generale che si ancora ai principi del giusto processo ed opera un’esegesi della normativa processuale volta a “salvaguardare la coerenza circolare del sistema” e a “riportare a sintesi univoca e manifesta il tormentato processo di adeguamento della ermeneutica giuridica al contesto legislativo e culturale in trasformazione” (Cassazione civile, Sezioni unite, 15 giugno 2015, n. 12310). La necessità di una lettura evolutiva del sistema (che consenta anche modifiche degli elementi oggettivi della domanda se relativi alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l’atto introduttivo) si giustifica in ragione di un valore di fondo del sistema stessa, comune tanto al giudizio civile che a quello amministrativo. L’ubi consistam del giudizio risiede, infatti, nella sua funzione di attribuire il bene della vita richiesto con la domanda giudiziale. Di conseguenza, la stessa previsione costituzionale di un processo giusto impone al Giudice “di non limitarsi alla meccanica e formalistica applicazione di regole processuali astratte, ma di verificare sempre (e quindi ogni volta) se l'interpretazione adottata sia necessaria ad assicurare nel caso concreto le garanzie fondamentali in funzione delle quali le norme oggetto di interpretazione sono state poste, evitando che, in mancanza di tale necessità, il rispetto di una ermeneutica tralascia sottratta alla necessaria verifica in rapporto al caso concreto si traduca in un inutile complessivo allungamento dei tempi di giustizia ed in uno spreco di risorse, con correlativa riduzione di effettività della tutela giurisdizionale” (Cassazione civile, Sezioni unite, 15 giugno 2015, n. 12310)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 840 del 18 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.