Il TAR Milano precisa che la condotta del soggetto che si è limitato a ricevere dei rifiuti a seguito della restituzione del bene in cui veniva svolta una ormai cessata attività produttiva da parte dell’impresa locataria dell’area di deposito non è inquadrabile in quella prevista dall’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, ma piuttosto assimilabile, in relazione agli obblighi stabiliti in capo al detentore di rifiuti dall’art. 188 dello stesso decreto, ad un’attività di gestione di rifiuti non autorizzata; è pertanto in rapporto a tale attività di gestione e all’instaurarsi, con la presa in consegna, dell’obbligo del soggetto, in qualità di detentore di rifiuti, di provvedere direttamente al loro trattamento, oppure di consegnarli ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, che il Comune deve modulare, nell’ambito delle sue competenze e delle sue autonome valutazioni, il suo intervento.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 777 del 9 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.