Il TAR Milano chiarisce che l’accesso da parte di terzi al fascicolo processuale è calibrato in modo strumentale alla proposizione dell’atto di intervento volontario in giudizio ed è da accordarsi in presenza di quella posizione soggettiva che ne fonderebbe la legittimazione ai sensi dell’art. 28, secondo comma, c.p.a.; sicché il soggetto istante è tenuto a rappresentare il proprio interesse all’ostensione e a preannunciare la propria intenzione di intervenire volontariamente nella causa e non deve essere decaduto dall’esercizio della relativa azione.
Aggiunge il TAR che, in applicazione di siffatta disposizione, è stato correttamente affermato come nel processo amministrativo l’intervento in giudizio non sia litisconsortile autonomo, bensì adesivo dipendente, ossia a sostegno delle ragioni altrui, ed è consentito a condizione che il soggetto, se legittimato, non sia decaduto dal diritto di impugnare il provvedimento: sarebbe quindi inammissibile l'intervento ad opera del soggetto che sia comunque legittimato a proporre direttamente ricorso in via principale avverso il medesimo atto impugnato da terzi nel processo in cui ritiene di intervenire, eludendosi altrimenti il rispetto dei termini decadenziali imposti dalla legge; l’art. 28, comma secondo, cit. prevede, altresì, che l’interveniente accetta lo stato e il grado in cui il giudizio si trova, a conferma che va negato a chi, possedendo legittimazione attiva e avendovi interesse, decaduto dal gravame, possa surrettiziamente eludere il termine di decadenza mediante l’intervento in giudizio.
Ciò considerato, il TAR, accertato che nel caso di specie gli istanti sarebbero stati legittimati a gravare gli atti impugnati nel procedimento al cui fascicolo processuale hanno chiesto l’accesso (nella fattispecie, in quanto destinatari dell’impugnata ingiunzione di demolizione, unitamente ai ricorrenti, in qualità di comproprietari dell’immobile di cui trattasi), ritiene precluso loro l’intervento in giudizio e conseguentemente rigetta l’istanza di accesso al fascicolo processuale.

L’ordinanza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2015 del 25 settembre 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.