Il TAR Milano precisa che l’elemento decisivo a favore dell’inammissibilità del ricorso per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato su un’istanza diretta al consiglio comunale di interpretazione autentica di una norma delle NTA di un PGT è che non sussiste l’obbligo di provvedere richiesto dall’art. 31 del c.p.a., secondo il quale “Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere”; infatti, l’art. 13, c. 14-bis, della L.R. 12/05 stabilisce che “I comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di PGT non costituenti variante agli stessi”; la norma evidentemente considera facoltativo questo strumento, come d’altronde lo è sempre il potere di interpretazione autentica di atti normativi da parte dell’organo che ha posto in essere le norme da interpretare; il titolare della potestà normativa ha piena discrezionalità sia nello stabilire se i dubbi in merito all’applicabilità della norma siano oggettivi o soggettivi, sia nella scelta tra l’atto interpretativo e quello modificativo delle norme.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 197 del 19 settembre 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.