Il TAR Milano ritiene che, in relazione ai consolidati orientamenti giurisprudenziali formatisi sul previgente art. 3, comma 27, L. n. 244/2007 e alla luce del chiaro tenore letterale degli artt. 5 e 24 D.Lgs. n. 175/16, al fine di evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali, anche in violazione dei principi del diritto comunitario, in base a quanto disposto nell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 9.8.2016 n. 175, le Amministrazioni Pubbliche debbano comprovare a fronte dell’acquisto di partecipazioni in società pubbliche la sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, come in particolare indicati nell’art. 2, comma 1, lett. h), mediante una congrua motivazione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1935 del 2 settembre 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.