Secondo il TAR Milano, la ripubblicazione integrale degli atti contenenti la disciplina di gara e non solamente delle parti modificate determina un effetto sostitutivo dei nuovi atti ai corrispondenti adottati in precedenza; al contempo, la riapertura dei termini per la presentazione dell’offerta rinnova l’interesse del potenziale concorrente a censurare la lex specialis nella sua interezza; ne consegue che, in questo caso, il termine decadenziale per impugnare i nuovi atti contenenti la disciplina di gara, anche nella parte non oggetto di modifica, riprende a decorrere dalla pubblicazione degli stessi.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1958 del 10 settembre 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.