Il TAR Milano, dopo aver precisato che la DGR n. 9976/2002, al punto 2.1. indica che, quanto alle infrastrutture stradali, “La presenza di strade di quartiere o locali (strade di tipo E ed F di cui al D.lgs. 285/1992) ai fini della classificazione acustica è senz’altro da ritenere come un importante parametro da valutare per attribuire sulla strada la stessa classe di appartenenza delle aree prossime alla stessa . Le strade di quartiere o locali vanno pertanto considerate parte integrante dell’area di appartenenza ai fini della classificazione acustica, ovvero, per esse non si ha fascia di pertinenza ed assumono la classe delle aree circostanti, che in situazioni di particolare esigenza di tutela dall’inquinamento acustico può anche essere la classe I”, prende atto che il Comune di Milano ha compiuto una scelta diversa; invero, nel Documento di Classificazione Acustica del Comune di Milano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 9 settembre 2013, nell’allegata relazione tecnica viene espressamente indicato, come criterio adottato per la predisposizione del Documento stesso, che “Le strade, i sedimi ferroviari, i fiumi ed i Navigli non sono stati classificati”.
Ne consegue, secondo il TAR, che l’area esterna in concessione (plateatico), ove viene esercitata l’attività di bar e ristorante nella zona dei Navigli a Milano, in quanto parte della strada, in base al Documento di classificazione acustica del Comune di Milano, non è classificata a tale fine e ad essa non possono applicarsi i valori di emissione sonora della zona, ma solo quelli di immissione da rilevarsi ai recettori.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1963 del 12 settembre 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.