Il TAR Milano, con riguardo al lasso di tempo trascorso tra la presentazione dei titoli edilizi e l’intervento comunale in autotutela, ritiene di aderire all’orientamento secondo cui le nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 124 del 2015 all’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 trovano applicazione solo ai provvedimenti di annullamento in autotutela che abbiano ad oggetto provvedimenti che siano, anch’essi, successivi all’entrata in vigore della nuova disposizione.
Al riguardo, il TAR considera che la nuova disposizione ancora l’esercizio del potere al momento di emanazione del primo atto ponendo, quindi, una limitazione temporale calibrata proprio sul provvedimento che l’atto di secondo grado rimuove; la generalizzata applicazione del termine dalla data di entrata in vigore della legge 124 del 2015 muta il presupposto fondante su cui poggia la previsione imponendo, in ogni caso, l’adozione dell’atto di autotutela – per i provvedimenti già emessi prima del 28 agosto 2015 – necessariamente entro i 18 mesi decorrenti da tale data; in tal modo, però, si altera la ratio della norma nella sua applicazione nella dinamica intertemporale, trasformando la stessa in un termine generale di definizione di tutti i provvedimenti di secondo grado, relativi ad atti già adottati prima della novella; sempre secondo il TAR, aderendo al diverso orientamento la P.A. risulterebbe, in sostanza, onerata di una verifica di tutti i provvedimenti già adottati da consumarsi entro un generale termine di 18 mesi onde non vedersi precludere la possibilità di successiva rimozione; in tal modo, però, per gli atti adottati prima della novella il termine di decorrenza dei 18 mesi non risulta più fondarsi sulla data di emanazione del singolo atto ma, al contrario, sulla data di entrata in vigore della legge; si perviene, così, al risultato di negare la ratio della previsione che intende calibrare temporalmente l’atto di esercizio del potere sul provvedimento da rimuovere.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1907 del 20 agosto 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri, al seguente indirizzo.