Il TAR Milano precisa che secondo il D.P.R. 13/02/2017 n. 31, allegato A, punto A.17, è esclusa l'autorizzazione paesaggistica per "installazioni esterne poste a corredo di attività economica quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo"; la norma in questione chiarisce pertanto che gli aspetti funzionali e strutturali sono strettamente connessi perché l’installazione esterna non deve solo essere per sua natura facilmente amovibile, ma anche priva di strutture stabilmente ancorate al suolo e di parti in muratura che si saldano in una unità indivisibile di carattere funzionale; ne consegue, per il TAR, che una “pergotenda” ancorata a due muri, quello dell’edificio, al quale è attaccato il meccanismo di azionamento della tenda retrattile, e il muro di confine, al quale sono fissati i serramenti di tipo vasistas, con l’ambiente chiuso sugli altri due lati in modo stabile da moduli a vetro a scorrimento che permettono la chiusura completa del locale, non può ritenersi priva di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo, come invece richiesto dal D.P.R. 13/02/2017, n. 31 allegato A, punto A.17, in quanto utilizza come parte inscindibile le murature esistenti ed è accompagnata da pareti laterali stabilmente ancorate al suolo; deve, quindi, ritenersi che l’opera rientri tra quelle soggette ad autorizzazione paesistica, indipendentemente dalla facile amovibilità; aggiunge poi il TAR che a tal fine non è rilevante stabilire se le cc.dd. “pergotende” possano essere considerate “opere precarie” ex art. 3, comma 1, lett. e), del T.U. dell’Edilizia, stante l’autonoma nozione paesistica di opere escluse dalla necessità di richiedere un titolo paesistico.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1921 del 26 agosto 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri, al seguente indirizzo.