Il TAR Milano precisa che la sanzione pecuniaria contenuta nel comma 4-bis dell’art. 31 del DPR 380/2001 (introdotta con la legge n. 164 del 2014) è finalizzata a sanzionare la mancata rimozione dell’abuso – il presupposto è rappresentato dalla constatata inottemperanza all’ordine di demolizione – e non la sua realizzazione, trattandosi di una misura avente natura anche indirettamente ripristinatoria, oltre che sanzionatoria, e perciò diretta a indurre i soggetti, che pure potrebbero non avere responsabilità nella realizzazione dell’abuso, a rimuovere lo stesso, laddove ne abbiano la possibilità materiale e giuridica; ne deriva che la mancata esecuzione dell’ordinanza di demolizione, proseguita dopo l’entrata in vigore della menzionato comma 4-bis, impone l’applicazione della sanzione da quest’ultimo prevista, senza che ciò implichi violazione del principio di irretroattività delle norme che introducono misure sanzionatorie.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1909 del 20 agosto 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri, al seguente indirizzo.