Il TAR Brescia chiarisce che in ordine al rapporto tra la tutela paesistica e la tutela monumentale che il vincolo monumentale su uno specifico immobile non opera automaticamente come un vincolo paesistico a beneficio della vista che dal suddetto immobile si rivolge verso il paesaggio circostante; l’estensione del vincolo monumentale alle aree esterne deve essere espressamente disposta da un provvedimento che crei un vincolo indiretto ex art. 45 del Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42; al di fuori di questa ipotesi, non esiste alcun diritto di prevenzione sul paesaggio a favore di chi ha edificato per primo, neppure quando l’edificazione abbia prodotto un bene di interesse culturale; un simile diritto di prevenzione privatizzerebbe di fatto una parte della fruizione del paesaggio, trasformandosi in un divieto di edificazione a carico di tutti coloro che chiedono un titolo edilizio in un momento successivo.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 467 del 14 maggio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.