Secondo il TAR Milano, l’esclusione dell’operatività del vincolo paesaggistico imposto per legge (c.d. vincolo Galasso) prevista dall’art. 1 del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge con modificazioni, con l’art.1 della l. n. 431 del 1985 - secondo il quale «Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell’art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865» (disposizione poi riprodotta nell’art. 146 del d.lgs. n. 490 del 1999 e quindi nell’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, così come sostituito dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, successivamente integrato e modificato dal d.lgs. n. 63 del 2008) - riguarda solo le opere avviate o previste alla data del 6 settembre 1985 e non i lavori autonomamente e abusivamente realizzati successivamente, non intendendo la norma introdurre un’eccezione all’applicazione dei vincoli per i centri storici, quanto quello di non bloccare l’esecuzione di piani urbanistici approvati prima dell’introduzione del vincolo.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 979 del 2 maggio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.