Il TAR Milano approfondisce i rapporti tra il provvedimento di approvazione del progetto di gestione produttiva di una cava, il provvedimento concernente la VIA e l’autorizzazione paesaggistica nella disciplina precedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 104 del 2017 al c.d. codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152 del 2016) e precisa che l’approvazione da parte della provincia del progetto di gestione produttiva della cava non sostituisce l’autorizzazione paesaggistica né impedisce all’amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico di esprimersi negativamente una volta che l’autorizzazione venga richiesta, posto che l’interesse paesaggistico non viene preso in specifica considerazione in sede di approvazione del progetto di gestione produttiva della cava.
Aggiunge il TAR che analogo discorso può essere svolto con riferimento ai rapporti fra valutazione di impatto ambientale e autorizzazione paesaggistica; a questo proposito osserva il TAR che, in base all’art. 4, quarto comma, lett. b), del d.lgs. n. 152 del 2006, la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita; si tratta pertanto di finalità del tutto diversa rispetto a quella perseguita dall’autorizzazione paesaggistica il cui specifico scopo è assicurare che l’attività svolta sul bene sottoposto a vincolo non incida sul valore paesaggistico che quest’ultimo esprime.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 820 del 12 aprile 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.