Il TAR Milano chiarisce che la monetizzazione sostitutiva della realizzazione di opere a standard, come la monetizzazione della cessione delle aree a standard, costituisce il contenuto di un potere discrezionale del Comune il quale deve in primo luogo soddisfare l’interesse pubblico a rendere effettivamente edificabile l’area su cui sorgerà l’intervento edilizio, dotandola dei manufatti e dei servizi indispensabili per l’agibilità e la fruibilità del fabbricato secondo la destinazione d’uso; per tali ragioni non sussiste l’obbligo del Comune di aderire alla proposta del privato di corresponsione degli oneri di urbanizzazione, rimanendo l’Amministrazione titolare di una facoltà di scelta tra la monetizzazione e la cessione delle aree.
Ne consegue, sempre per il TAR, che qualora la monetizzazione sia stata concessa e non sia stata ritirata dall’amministrazione o annullata dal giudice essa osta all’accoglimento di richieste che si pongano in contrasto con essa; a ciò si aggiunge che qualora la proposta di monetizzazione delle opere provenga dal privato spetta, comunque, all'amministrazione, in base all'obbligazione unilateralmente assunta dalla parte, accettare o meno la proposta e subordinarla a condizioni o prescrizioni specifiche; con la conseguenza che la parte promittente non può mutare unilateralmente, in un momento successivo, le condizioni sulle quali è intervenuto il consenso comunale, altrimenti venendosi ad alterare ingiustificatamente, mediante l'iniziativa unilaterale del medesimo obbligato principale, le basi stesse del consenso espresso nella convenzione o in un successivo atto di accettazione della monetizzazione che integri la suddetta convenzione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 882 del 18 aprile 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.