Il Consiglio di Stato chiarisce che l’ipotesi tipizzata di falsa informazione suscettibile di influenzare le decisioni della stazione appaltante può essere riferita solo alla stessa gara nell’ambito della quale la falsa informazione si verifica e non ad una precedente procedura concorsuale, a maggior ragione quando la stessa non risulta neppure annotata nel casellario informatico dell’ANAC.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 2553 del 19 aprile 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.